Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36124/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 27 gennaio 2026. Il ricorso articolava quattro motivi, descritti dalla Corte come generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate: riguardavano il giudizio di responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Il testo non specifica il reato contestato né i dettagli della vicenda concreta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i quattro motivi erano generici e riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti, alle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; ha escluso che l'impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del . ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta che la parte abbia agito senza colpa nel determinare la causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che, perché generici e meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, non propongono una critica specifica alle ragioni della decisione.
  • Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non sia ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.