Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18611/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (21/11/2024, corretta il 31/01/2025) che aveva parzialmente respinto il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. proposto dal detenuto avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria. Le questioni iniziali riguardavano: 1) richiesta di colloqui senza vetro divisorio; 2) divieto di acquistare bistecca di vitello con l'osso; 3) uso del personal computer dalle 08:00 alle 20:00; 4) obbligo di restituire il bollitore a certa ora; 5) presunta inadeguatezza del vitto; 6) modalità di svolgimento della socialità (formazione dei gruppi di socialità, il ricorrente chiedeva di poter svolgere la socialità con un gruppo di quattro comprendente detenuti di un'altra sezione). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, omissione di motivazione e violazione di norme rilevanti (art. 41-bis e altri) e censurava la mancata acquisizione di filmati di videosorveglianza per verificare il comportamento di un terzo componente del gruppo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle questioni diverse dalla socialità, poiché tali profili erano stati successivamente esaminati e decisi con l'ordinanza di correzione del 31/01/2025. Sul merito della questione relativa alla formazione del gruppo di socialità il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la pretesa del detenuto: l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen. disciplina un limite massimo di quattro componenti per i gruppi di socialità ma non impone un numero minimo; se un detenuto rifiuta di partecipare all'aggregazione, l'Amministrazione non può costringerlo, e la formazione dei gruppi rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione per ragioni di sicurezza, pur con la garanzia del diritto alla socialità. Pertanto il ricorso è stato respinto quanto alla socialità e dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Disciplina il reclamo del detenuto avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria; il ricorso per cassazione contro la decisione del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo è possibile nei limiti e secondo le modalità previste dallo stesso articolo (comma 4-bis) e soggetto a limitazioni di rilevanza

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen.

    Prevede limiti alla composizione dei gruppi di socialità nel regime speciale 41-bis: la norma fissa un numero massimo (quattro) ma non un numero minimo; da ciò deriva la possibilità per l'Amministrazione di non costituire gruppi se alcuni detenuti rifiutano e la discrezionalità amministrativa nella formazione dei gruppi per ragioni di sicurezza

  • art. 71-bis, comma 3 Ord. pen.

    Norma richiamata nella preliminare cornice normativa del regime carcerario speciale; non è stata però decisiva nella motivazione specifica della sentenza

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiama il principio di motivazione delle decisioni; il ricorso lamentava omissione di motivazione ma la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del gravame in cassazione ex art. 35-bis (motivazione censurabile solo se esiste una gravissima lacuna)

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; è stata invocata dal ricorrente ma la Corte ha interpretato i limiti alla rilevanza dei vizi di motivazione in base alla disciplina speciale del reclamo ex art. 35-bis

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a principi costituzionali sulla responsabilità penale e garanzie del detenuto; la Corte non ha ritenuto che la decisione violasse quel principio in maniera tale da giustificare la cassazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di riproduzione del motivo di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti da tale disposizione

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. e il successivo ricorso per cassazione sono soggetti a limiti: in cassazione è sindacabile principalmente la violazione di legge; i vizi di motivazione sono rilevabili solo se la motivazione presenta una gravissima lacuna tale da rendere la decisione priva di percorso giustificativo
  • L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ord. pen. fissa un massimo (quattro) per i gruppi di socialità ma non un minimo: l'assenza di un numero minimo legale consente che un gruppo sia composto anche da solo due detenuti se altri rifiutano di partecipare
  • La formazione dei gruppi di socialità rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza nel regime 41-bis; tuttavia l'Amministrazione deve comunque garantire il diritto alla socialità nei limiti consentiti dal regime
  • Se, successivamente al deposito del ricorso, sopravvengono provvedimenti che decidono o sanano le questioni contestate, il ricorso può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
  • La richiesta di acquisizione di nuove prove (es. filmati di videosorveglianza) deve essere valutata in base alla loro rilevanza rispetto al dogma giuridico invocato; la semplice omissione di acquisizione è rilevante in cassazione solo se costituisce violazione di legge o causa una ingiustificabile carenza nel percorso motivazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.