Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12154/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendosi in sostanza l'insussistenza dell'elemento soggettivo e l'inadeguatezza della motivazione; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni della titolare della ditta SN edilizia, riscontrate dalla testimonianza di un altro soggetto, e la mancata spiegazione, da parte dell'imputato, della provenienza del bene ricevuto, essendo egli anche rimasto sottratto all'esame dibattimentale. Con il secondo motivo si deduceva l'intervenuta prescrizione del reato, assumendo che si dovesse considerare la fattispecie attenuata di ricettazione di cui al comma quarto dell'art. 648 c.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che, ai fini della prescrizione, non rilevano le attenuanti e che va invece considerata la recidiva quando sia circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se subvalente nel giudizio di bilanciamento. Con il terzo motivo si contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la motivazione del giudice di merito era sufficiente e priva di evidenti illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a riproporre censure già esaminate e correttamente disattese in appello; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo sulla prescrizione, chiarendo che per il termine prescrizionale non si considerano le attenuanti e si considera la recidiva aggravante ad effetto speciale; ha infine dichiarato infondato il terzo motivo sul diniego delle attenuanti generiche, rilevando che la motivazione del giudice di merito era adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede, sul piano soggettivo, la consapevolezza della provenienza illecita del bene; l'omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto può costituire elemento sintomatico del dolo, specie se l'imputato non fornisce una spiegazione alternativa plausibile.

  • art. 157 c.p.

    art. 157, comma terzo, cod. pen.

    Ai fini del termine di prescrizione non si tiene conto delle attenuanti; rileva invece la recidiva quando configuri una circostanza aggravante ad effetto speciale, indipendentemente dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze non incide sulla determinazione della pena massima del reato ai fini del calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni di merito già adeguatamente vagliate e motivate dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge.
  • In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può desumersi anche dall'omessa o non credibile indicazione della provenienza del bene, trattandosi di condotta compatibile con una volontà di occultamento e quindi con l'acquisto in mala fede.
  • Ai fini della prescrizione del reato non rilevano le circostanze attenuanti, mentre devono essere considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale, compresa la recidiva, anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non richiede che il giudice di merito confuti analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.