Cassazione Penale, Sentenza n. 03218/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la revoca, con decorrenza dal 30/06/2025, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, già sospesa ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. La revoca si fondava su comportamenti aggressivi e minacciosi tenuti dall'affidato nelle prime ore del 29/06/2025 nei confronti del proprietario dell'immobile, Roberto Fattori, a seguito di un episodio di propagazione di fumo dall'appartamento della famiglia Selami. Il difensore ha censurato la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il comportamento era dettato dalla concitazione del momento e dalla reazione del proprietario al figlio del ricorrente, e rilevando l'assenza di rilievi nel periodo precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza congrua e conforme alla normativa e alla giurisprudenza: la condotta minacciosa e reiterata di Selami è stata valutata come violazione degli obblighi accessori alla misura e sintomo di incapacità di autocontrollo, incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento. La revoca è stata confermata con decorrenza ex nunc (30/06/2025). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
l'affidamento in prova è revocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova (comma 11) ; l'osservanza delle prescrizioni è funzionale alla rieducazione del reo e alla prevenzione del pericolo che questi commetta altri reati (comma 2) ; previsione delle prescrizioni (comma 5).
La norma autorizza la revoca anche in assenza di nuovo reato quando il comportamento del beneficiario sia incompatibile con la prosecuzione della misura; le prescrizioni hanno funzione essenzialmente rieducativa e preventiva.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987
sentenza additiva n. 343 del 1987
Rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo residuo di pena da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni subite e del comportamento del condannato durante l'esperimento.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 5283 del 06/12/2001, Di Massa, Rv. 221339)
le denunce e le querele in pendenza dell'affidamento in prova, se non sono di per sé ostative, possono comunque dare luogo a revoca ove si accerti un comportamento incompatibile con le finalità del trattamento
Non è necessaria la consumazione di un reato per revocare l'affidamento: può bastare la violazione delle prescrizioni o un comportamento contrario alla legge che ostacoli gli scopi rieducativi.
Massime di principio
- La mera presentazione di denunce o querele non determina automaticamente la revoca dell'affidamento in prova; tuttavia, se i fatti denunciati evidenziano comportamenti incompatibili con le prescrizioni o con le finalità rieducative, la revoca è legittima.
- Per disporre la revoca non è necessario che sia stato commesso un nuovo reato: è sufficiente una violazione delle prescrizioni ovvero un atteggiamento che dimostri incapacità di autocontrollo o pervicacia.
- La valutazione sulla revoca è discrizionaria e richiede motivazione logica e congrua: il Tribunale di sorveglianza deve analizzare il comportamento complessivo del beneficiario, anche tenendo conto della sua condotta precedente.
- Fatti non contestati dal ricorrente (o comprovati da elementi oggettivi) rendono più difficile il successo del ricorso: contestare i fatti materiali e produrre prove di giustificazione o attenuazione è cruciale in sede impugnatoria.
- La reazione dovuta a 'concitazione del momento' o a provocazioni può essere presa in considerazione, ma deve essere provata e debitamente valutata rispetto alla reiterazione, all'intensità delle condotte e alla loro idoneità a compromettere gli scopi della misura.
- In caso di condotte aggressive ripetute o di atteggiamenti di sfida verso la persona offesa, il Tribunale può ritenere sussistente la pericolosità o l'inidoneità a proseguire il percorso alternativo, anche se in precedenza il beneficiario aveva dato segni di adattamento.
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