Cassazione Penale, Ordinanza n. 18596/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise che aveva dichiarato l'imputata colpevole di omicidio, applicando le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e determinando la pena in sedici anni di reclusione. Il ricorso era articolato in due motivi, qualificati come violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa dell'imputata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sostenendone anche l'infondatezza. Nel frattempo risulta che anche l'imputata aveva proposto autonomo appello contro la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di assise di appello competente.
La decisione
La Corte ha rilevato che contro la stessa sentenza erano stati proposti mezzi di impugnazione diversi e compatibili con la conversione prevista dall'art. 580 c.p.p.; ha quindi disposto la conversione del ricorso del pubblico ministero in appello e la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Catanzaro, competente per il giudizio di gravame. Non vi è stata valutazione nel merito dei motivi di ricorso, poiché la decisione è stata assunta in rito.
Norme richiamate
Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, concernenti lo stesso capo o capi connessi ex art. 12 c.p.p., il ricorso per cassazione si converte in appello; la conversione va disposta indipendentemente dalla prognosi sull'esito dell'impugnazione.
Richiamato solo per individuare i capi connessi della sentenza ai fini dell'operatività della conversione dell'impugnazione.
Il ricorso per cassazione del pubblico ministero, una volta convertito in appello, conserva natura di impugnazione di legittimità; il giudice di appello deve valutarne l'ammissibilità secondo i parametri propri del ricorso per cassazione e il suo sindacato resta limitato alle censure di legittimità.
Massime di principio
- Se contro la stessa sentenza sono proposti impugnazioni diverse sul medesimo capo o su capi connessi, opera la conversione del ricorso per cassazione in appello ex art. 580 c.p.p., senza che il giudice debba anticipare valutazioni sul merito o sull'esito dell'impugnazione.
- Il ricorso per cassazione del pubblico ministero, anche dopo la conversione in appello, conserva la sua natura originaria di impugnazione di legittimità; il giudice dell'impugnazione deve quindi verificarne l'ammissibilità secondo i criteri dell'art. 606 c.p.p. e non può estendere il proprio scrutinio oltre i motivi di legittimità.
- La presenza di un autonomo appello dell'imputato contro la medesima sentenza rende applicabile il meccanismo di conversione dell'impugnazione del pubblico ministero, con conseguente trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente.
Come è indicizzato
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