Cassazione Penale, Ordinanza n. 25670/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il primo motivo deduceva la lesione del diritto di difesa per il mancato rinvio dell'udienza fissata per l'esame dell'imputato e per le conclusioni, nonostante un asserito legittimo impedimento dovuto a problemi gastrointestinali. Il secondo motivo censurava, per vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi fattuali. La Cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica, poiché il Tribunale aveva concesso una sospensione in attesa di una certificazione medica attestante l'assoluta impossibilità a comparire, certificazione che non era stata prodotta nemmeno successivamente; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente fattuale e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva evidenziato la concreta gestione dei lavori da parte dell'imputato e il suo operato al momento del sopralluogo.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non richiamato espressamente, ma la decisione valorizza il giudizio di merito sulla prova e sulla motivazione della corte territoriale, non censurabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che riproduce censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile quando non evidenzi specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- La deduzione di un legittimo impedimento a comparire richiede una documentazione medica idonea ad attestare l'assoluta impossibilità dell'imputato a presenziare; in mancanza di tale prova, il diniego del rinvio non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato in cassazione con argomenti meramente fattuali o generici: occorre confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicarne specifiche carenze logiche o giuridiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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