Cassazione Penale, Ordinanza n. 34234/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 26 settembre 2025, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. In appello aveva contestato soltanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva; in cassazione ha invece censurato la pronuncia di responsabilità, lamentando in termini generici l’illogicità e le carenze della motivazione per omesso approfondimento dei temi di giudizio, senza indicare specifiche doglianze né richiamare elementi fattuali suscettibili di censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: la censura sulla responsabilità riguardava una questione non devoluta alla Corte d’appello, mentre le ulteriori contestazioni motivazionali erano formulate in modo del tutto generico. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso che l’impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il motivo di ricorso risulta declinato in modo del tutto generico, che si limita ad una mera affermazione della illogicità della motivazione e di sue carenze per mancato approfondimento dei temi oggetto di giudizio: risulta assente qualsivoglia doglianza specifica e o richiamo alla valutazione degli elementi di fatto suscettibili di censura
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le censure e gli elementi della motivazione o del fatto sottoposti a critica; la mera affermazione di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarata l’inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando non risulta privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione relativa a una questione che non è stata devoluta al giudice d’appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limita ad affermare genericamente l’illogicità o l’incompletezza della motivazione, senza specificare le doglianze e gli elementi di fatto censurati, è inammissibile.
- La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue all’inammissibilità quando il ricorrente non dimostri di essere incorso senza colpa nella causa di inammissibilità.
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