Cassazione Penale, Ordinanza n. 25636/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per furto aggravato, che in appello aveva rinunciato a tutti i motivi salvo quelli concernenti una specifica aggravante; la Corte territoriale, ex art. 599-bis c.p.p., aveva quindi applicato la pena concordata tra le parti, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p. In cassazione, tramite difensore, l'imputato ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare l'eventuale insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha però rilevato che, dopo il concordato sui motivi di appello, tale censura non era deducibile in sede di legittimità, perché la parte aveva già rinunciato a far valere ogni diversa doglianza, salvo i limitati vizi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza proposta non rientrava tra quelle proponibili dopo il concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pronunciando de plano l'inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Il concordato sui motivi di appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in linea generale, la proposizione di doglianze ulteriori anche in cassazione.
La doglianza relativa all'eventuale obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando sia intervenuto il concordato sui motivi di appello, salvo i casi espressamente ammessi.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nel caso concreto la Corte di appello ha escluso l'aggravante dell'approfittamento di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa.
Massime di principio
- Dopo il concordato sui motivi di appello, il ricorrente in cassazione non può dedurre censure diverse da quelle inerenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della decisione al concordato, all'illegalità della pena e alla mancata declaratoria di estinzione del reato già maturata prima della sentenza di appello.
- Il concordato in appello produce effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, assimilabili a quelli della rinuncia all'impugnazione per quanto riguarda le questioni non riservate.
- Le questioni rilevabili d'ufficio non sono comunque deducibili in cassazione se la parte, aderendo al concordato, ha rinunciato a farle valere nel giudizio di merito.
- Quando il ricorso introduce un motivo precluso dal regime del concordato sui motivi di appello, la Corte di cassazione deve dichiararne l'inammissibilità de plano.
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