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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25637/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola per cui il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 22 gennaio 2025, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il delitto di atti persecutori e ha confermato nel resto la precedente pronuncia. L'imputato ha poi proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo da un lato la severità della pena e, dall'altro, la mancata commissione del reato contestato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e presentato personalmente dalla parte, senza difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione".

    Il precedente delle Sezioni Unite è utilizzato come principio dirimente sulla necessaria proposizione tecnica del ricorso per cassazione e sulla sanzione di inammissibilità in caso di sottoscrizione personale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale della parte determina inammissibilità.
  • La regola della necessaria difesa tecnica opera per ogni tipo di provvedimento impugnabile in cassazione, inclusi quelli in materia cautelare.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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