Ordinanza n. 1694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro la diffida a demolire n. 22 del 17 marzo 2025 e gli atti connessi, incluso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario balneare)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna e, in via incidentale, ne ha chiesto la sospensione cautelare. Il giudizio di primo grado riguardava una diffida comunale a demolire strutture a servizio della balneazione e della ristorazione, nonché il silenzio-diniego formatosi il 2 agosto 2025 sull’istanza di accertamento di conformità presentata dopo l’improcedibilità della pratica paesaggistica regionale, conseguente all’inutile decorso del termine di 60 giorni. In appello sono stati dedotti articolati motivi, ritenuti meritevoli di approfondimento nel merito, con particolare riguardo all’accertamento del possesso, da parte del concessionario, di un titolo idoneo a legittimare la permanenza della struttura durante la stagione invernale, in costanza della concessione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR. Il fumus è stato ravvisato nella necessità di approfondire nel merito gli articolati motivi d’appello, soprattutto quanto all’esistenza di un titolo legittimante la permanenza invernale della struttura. Il periculum e l’opportunità della misura sono stati individuati nell’imminenza della stagione estiva e nel fatto che l’appellante risultava comunque autorizzato, in costanza di concessione, a mantenere installate le strutture balneari e di ristorazione dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno. La sospensione è stata disposta senza anticipare la decisione di merito; la trattazione pubblica è stata fissata per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando i motivi d’appello presentano profili che richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito e ricorrono concrete esigenze di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
- L’imminenza della stagione di esercizio e il rischio di demolizione o rimozione di strutture temporaneamente autorizzate possono integrare ragioni cautelari idonee a giustificare la sospensione della sentenza di primo grado, senza pregiudizio per la decisione di merito.
- Quando l’attività amministrativa e il titolo concessorio consentono la permanenza stagionale delle strutture, la verifica cautelare può concentrarsi sull’eventuale esistenza di un ulteriore titolo legittimante la loro permanenza al di fuori del periodo espressamente autorizzato.
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