Cassazione Civile, Ordinanza n. 32555/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi asseritamente dovuti in relazione a 111 lavoratori (piloti e assistenti di volo) operanti stabilmente presso l'aeroporto di Pisa nel periodo settembre 2005-dicembre 2008. La compagnia aerea ha proposto opposizione, accolta nei gradi di merito, sul presupposto che quei lavoratori non dovessero essere assoggettati alla legislazione previdenziale italiana: per alcuni erano stati prodotti certificati E101 attestanti l'assoggettamento alla previdenza irlandese; per gli altri la Corte d'appello ha escluso che in Italia esistesse una "succursale" o "rappresentanza permanente" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina comunitaria allora vigente, ritenendo insufficiente la c.d. crew room. L'INPS ricorre in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie e dell'art. 37 R.D.L. n. 1827/1935, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare in concreto le modalità di svolgimento del lavoro e applicare la normativa italiana anche in presenza dei certificati E101, quantomeno per i lavoratori non coperti da tali certificati.
La decisione
La Corte accoglie solo parzialmente il ricorso. Ritiene infondata la censura nella parte in cui pretende di superare direttamente i certificati E101: per i lavoratori muniti di certificazione, il giudice interno non può procedere ad autonoma disapplicazione, salvo che la competente istituzione estera non abbia revocato o invalidato il certificato a seguito di specifica procedura di riesame, che l'INPS non ha allegato di aver attivato. Per i lavoratori privi di certificato, invece, la Corte richiama la successiva giurisprudenza della CGUE che riconosce alla crew room la natura di succursale o rappresentanza permanente; pertanto, per tale gruppo di lavoratori la legislazione previdenziale italiana risulta applicabile. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché verifichi puntualmente quali lavoratori siano coperti da certificato E101 e quali, invece, debbano essere assoggettati alla previdenza italiana, provvedendo alle conseguenti determinazioni.
Norme richiamate
art. 14 Reg. CEE n. 1408/71
viene richiamato come disciplina ratione temporis applicabile per l'individuazione della legislazione previdenziale nel caso di lavoratori occupati in uno Stato membro diverso da quello della sede dell'impresa.
art. 14, paragrafo 2, lett. a), (i), Reg. CEE n. 1804/71
è la disposizione ritenuta rilevante per i lavoratori privi di certificazione E101; la Corte la interpreta, alla luce della giurisprudenza UE, nel senso che una crew room può integrare una succursale o rappresentanza permanente.
art. 84-bis, paragrafo 3, Reg. CEE n. 1804/71
è richiamato per affermare che i certificati E101 non sono contestabili nel giudizio interno se non attraverso la specifica procedura di revisione e revoca prevista dalla normativa eurounitaria.
artt. 12 e 12 bis Reg. CEE n. 472/17
sono citati nel motivo di ricorso dall'INPS come disposizioni rilevanti per la disciplina applicabile.
art. 37 R.D.L. n. 1827/1935
è invocato dall'INPS a sostegno dell'assoggettamento dei lavoratori alla disciplina previdenziale italiana.
viene indicato quale base del sindacato di legittimità per violazione di legge, con riguardo alla sussunzione della fattispecie concreta nella nozione di succursale o rappresentanza permanente.
Massime di principio
- Il certificato E101 fa stato, nel giudizio interno, dell'assoggettamento del lavoratore alla legislazione previdenziale dello Stato membro emittente e impedisce al giudice nazionale di disapplicarlo direttamente, salvo previa attivazione e definizione della procedura di riesame/revoca presso l'istituzione che lo ha rilasciato.
- La contestazione dell'efficacia dei certificati E101 richiede che l'ente che li mette in discussione alleghi e provi di aver sollecitato la competente autorità estera a verificarne la correttezza e a revocarli; in difetto, il certificato conserva efficacia vincolante.
- In assenza di certificazione E101, l'individuazione della legislazione previdenziale applicabile dipende dall'effettiva esistenza, nello Stato ospitante, di una succursale o rappresentanza permanente dell'impresa, nozione da ricostruire in concreto ma suscettibile di sussunzione giuridica in sede di legittimità.
- Ai fini dell'applicazione della normativa previdenziale, una struttura organizzativa locale funzionalmente stabile e strumentale alla gestione dell'attività lavorativa può integrare una succursale o rappresentanza permanente, con conseguente assoggettamento dei lavoratori alla legislazione dello Stato in cui essa opera.
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