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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01441/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e quindi non idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila deducendo due motivi: omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta responsabilità. La Corte di cassazione rileva che entrambi i motivi sono generici, perché non contengono una reale censura alle argomentazioni della decisione impugnata e non indicano la correlazione tra la motivazione della sentenza e le ragioni dell'impugnazione. Quanto al primo motivo, la Corte osserva anche che la richiesta di attenuanti era stata formulata in via ipotetica e subordinata al mancato accoglimento della richiesta di applicazione di una causa di non punibilità, con ulteriore profilo di genericità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e privi di effettiva censura rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 606 c.p.p.

    L'impugnazione deve confrontarsi con le ragioni della sentenza, senza ignorarne le affermazioni, altrimenti incorre in aspecificità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La genericità del motivo ricorre quando l'atto di impugnazione non indica la correlazione tra le ragioni della decisione e le critiche mosse dalla parte.
  • Una richiesta di attenuanti formulata in via meramente ipotetica o subordinata, senza autonoma e concreta deduzione, può essere ritenuta generica e quindi inammissibile come motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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