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Ordinanza

Ordinanza n. 2412/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria conseguente alla mancata presa di servizio nella sede assegnata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dall'ordinanza emerge che il ricorso contestava gli effetti della mancata assunzione nella sede assegnata, situata nelle isole, e la conseguente applicazione della decadenza prevista per il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente un possibile vizio del contraddittorio, poiché il ricorso di primo grado non era stato notificato agli altri idonei della graduatoria che avevano manifestato sin dall'inizio la propria indisponibilità a lavorare nelle isole e che avrebbero potuto subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento. Nel merito cautelare, l'appellante sosteneva implicitamente la possibilità di rinunciare successivamente alla sede assegnata, valorizzando la previsione del bando che consentiva di manifestare preventivamente la disponibilità a lavorare nelle isole.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In via preliminare ha evidenziato che il difetto di notificazione agli altri potenziali controinteressati potrebbe determinare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, poiché l'eventuale accoglimento avrebbe potuto ledere le loro posizioni nella graduatoria. Ha inoltre ritenuto insussistente il fumus boni iuris: l'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 stabilisce che il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dall'assunzione e dalla graduatoria; tale disciplina non è smentita dal bando, che prevedeva soltanto la possibilità di dichiarare preventivamente la disponibilità a lavorare nelle isole, senza riconoscere la facoltà di rinunciare ex post alla sede assegnata. È stato escluso anche il periculum in mora, perché l'eventuale esito favorevole del giudizio di merito avrebbe comunque consentito all'appellante di essere assunto secondo la posizione in graduatoria, escludendo un danno grave e irreparabile. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500, oltre accessori. Il dispositivo, tuttavia, indica quale beneficiario delle spese il Ministero dell'Interno, benché nell'epigrafe risulti costituita la ASL Napoli 2 Nord.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.

  • art. 17, comma 3, d.P.R. n. 487/1994

    Il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria

    La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria; la disciplina non è derogata dal bando, che prevedeva solo la manifestazione preventiva della disponibilità a lavorare nelle isole.

Massime di principio

  • La previsione del bando che consente ai candidati di manifestare preventivamente la disponibilità a lavorare in determinate sedi non implica, in assenza di un'espressa disposizione in tal senso, la facoltà di rinunciare successivamente alla sede assegnata.
  • La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo e nel termine stabilito, determina la decadenza dall'assunzione e dalla graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994.
  • Il ricorso contro gli atti relativi allo scorrimento o all'utilizzazione di una graduatoria deve essere notificato ai candidati che, in ragione della loro posizione e delle loro dichiarazioni di disponibilità, potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della domanda, quali potenziali controinteressati.
  • Non sussiste il periculum in mora quando l'eventuale accoglimento della domanda nel merito consentirebbe comunque al candidato di ottenere l'assunzione secondo la propria posizione in graduatoria, senza perdita irreversibile della relativa utilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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