Cassazione Penale, Ordinanza n. 29662/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 giugno 2025, lamentando in sostanza l'erronea applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e la determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici e non si confrontano in modo effettivo con la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti e con la motivazione del giudice di merito. In particolare, la censura alla motivazione della Corte territoriale è ritenuta infondata, perché la Corte di appello avrebbe congruamente motivato sulle ragioni della decisione e sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi dei due imputati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte. Non emerge dal testo il reato sostanziale originariamente contestato; la decisione riguarda esclusivamente il controllo di legittimità sulla motivazione relativa alle attenuanti generiche e alla pena.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano in modo specifico con la motivazione del giudice di merito.
- La valutazione del giudice di merito sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, se sorretta da motivazione congrua e логicamente coerente, non è censurabile in cassazione mediante una critica meramente assertiva o astratta.
- L'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate impone al ricorrente un effettivo confronto con le ragioni della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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