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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21381/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pace aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in executivis ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per reati giudicati separatamente. Il Tribunale di Crotone rigettò l'istanza ritenendo che il ricorrente non avesse assolto l'onere di allegazione delle sentenze di condanna (mancata produzione delle copie delle sentenze). Il ricorrente impugnò sostenendo che non gravava su di lui l'onere di produrre le copie e denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, per il riconoscimento della continuazione in executivis, l'onere di provare i fatti rilevanti si considera assolto con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze pertinenti, senza obbligo di produrne le copie, dovendo il giudice disporne l'acquisizione (richiamando l'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. e la giurisprudenza consolidata). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Crotone per nuovo giudizio, dinanzi a diverso giudice.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la richiesta di riconoscimento della continuazione in executivis; stabilisce la possibilità di chiedere il riconoscimento della continuazione per reati già giudicati separatamente.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    Interpretata come disposizione che autorizza e impone al giudice di acquisire d'ufficio le sentenze indicate quando il ricorrente fornisce gli estremi delle sentenze ma non ne produce le copie, sollevando il soggetto dall'onere della produzione materiale.

  • Corte cost., n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione al principio che, in caso di annullamento, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire a diverso giudice.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.1, n.36289/2015 Malich; Sez.5, n.37337/2011 Castellano; Sez.1, n.14188/2010 Russo)

    Precedenti consolidati che affermano che la semplice indicazione degli estremi delle sentenze rilevanti è sufficiente per l'onere di prova relativo al riconoscimento della continuazione, con conseguente obbligo del giudice di acquisire i documenti necessari.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in executivis non è indispensabile allegare materialmente le copie delle sentenze già definitive: è sufficiente indicarne correttamente gli estremi (tribunale, data, numero, ecc.).
  • Se il ricorrente fornisce gli estremi delle sentenze, il giudice dell'esecuzione deve attivarsi per acquisire d'ufficio i relativi provvedimenti (art. 186 disp. att. c.p.p.), e il mancato deposito da parte del ricorrente non può essere usato come motivo di rigetto automatico.
  • La mancata produzione di copie non libera il giudice dall'onere di verificare la sussistenza dei presupposti per la continuazione: il giudice deve acquisire e valutare le sentenze richiamate.
  • In caso di annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione, è prassi (e principio di garanzia) che il rinvio per nuovo giudizio avvenga a diverso giudice.
  • Prassi operativa consigliata: quando si chiede il riconoscimento della continuazione, indicare chiaramente tutti gli estremi utili delle sentenze (numero, data, autorità giudicante) e, se possibile, allegare copie; tuttavia, se non si dispone delle copie, indicarne gli estremi è sufficiente e si può chiedere che il giudice provveda all'acquisizione.

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