Cassazione Civile, Ordinanza n. 22261/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un lungo procedimento espropriativo e dalla successiva occupazione/trasformazione di un'area poi destinata a strada pubblica nell'ambito di un PEEP. Dopo l'annullamento del decreto di esproprio originario e il successivo giudizio amministrativo, il Comune ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, quantificando l'indennizzo complessivo. I proprietari hanno proposto opposizione alla stima, contestando in cassazione soprattutto: 1) la valutazione del bene in euro 6/mq invece che nel valore ritenuto dal CTU; 2) la pretesa omessa pronuncia sui criteri di calcolo dell'indennità per occupazione senza titolo; 3) la violazione dell'art. 42-bis e dei parametri costituzionali e CEDU per avere la Corte territoriale liquidato un importo ritenuto insufficiente, senza considerare la maggiore capacità edificatoria perduta a causa del comportamento dell'amministrazione e il diverso valore che l'area avrebbe avuto se la procedura fosse stata correttamente conclusa in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: il primo perché non autosufficiente e perché sollecitava una rivalutazione del merito, oltre a escludere che la determinazione giudiziale di un importo inferiore a quello amministrativo integri sconfinamento di giurisdizione; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi della Corte d'appello e perché il rigetto dell'opposizione implicava anche la reiezione della domanda sul pregiudizio patrimoniale da occupazione senza titolo; il terzo perché la pretesa maggiore indennità non risultava dedotta in modo specifico e perché, in area PEEP completamente attuata e ormai destinata stabilmente a sede stradale, la valutazione doveva essere ancorata alla concreta destinazione attuale del bene, con esclusione del valore delle opere pubbliche realizzate dall'amministrazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
L'indennizzo per acquisizione sanante va commisurato al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, con autonoma componente per il pregiudizio non patrimoniale e per l'occupazione senza titolo; non si devono includere nel valore del bene le opere pubbliche realizzate dalla stessa amministrazione.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Il rinvio serve a disciplinare i criteri di quantificazione del pregiudizio patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione sanante.
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
La stima va compiuta considerando le caratteristiche del bene al momento rilevante e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'opera pubblica.
L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito rigetta integralmente la domanda e la motivazione mostra di avere implicitamente esaminato la questione dedotta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare direttamente la consulenza tecnica d'ufficio come tale.
Il ricorso deve essere autosufficiente; la censura che investe la CTU deve almeno sintetizzarne il contenuto rilevante.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
Non vi è sconfinamento dei limiti esterni della giurisdizione se il giudice, nell'opposizione alla stima, determina l'indennizzo in misura diversa da quella amministrativa nei limiti della domanda.
art. 42 Cost.
Invocato dai ricorrenti insieme alle norme convenzionali, non viene ritenuto violato perché il sistema dell'art. 42-bis consente una tutela economica commisurata ai criteri legali e alla concreta consistenza del bene.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Protocollo addizionale, senza accoglimento della censura.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro convenzionale, ma non ritenuto violato.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dai ricorrenti come parametro sulla tutela della proprietà, ma la Corte non ravvisa violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa o da acquisizione sanante, il giudice verifica la conformità della stima ai criteri di legge, ma non può attribuire al proprietario un importo inferiore a quello determinato amministrativamente se l'espropriante non propone una domanda riconvenzionale di riduzione.
- Ai fini dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene deve essere determinato avendo riguardo alle sue caratteristiche concrete e attuali, senza computare nel prezzo le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione o gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un "fatto storico" ex art. 360 n. 5 c.p.c.; per censurarne l'utilizzo occorre dedurre specificamente un omesso esame di un fatto decisivo e rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto integrale della domanda implica necessariamente il rigetto delle questioni e delle voci di danno ad essa interne, purché il ricorrente si confronti con la reale ratio decidendi.
- Nella valutazione di aree inserite in un PEEP, l'indice edificatorio non va applicato in modo atomistico alle singole porzioni, ma tenendo conto dell'assetto complessivo del comparto e degli spazi destinati a infrastrutture e servizi; una volta completata l'attuazione del piano e consolidata la destinazione pubblica dell'area, rileva la concreta inedificabilità attuale del bene.
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