Cassazione Penale, Sentenza n. 19323/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Barbagallo ha impugnato la sentenza d'appello che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado e riconosciute generiche attenuanti, le ha rideterminato la pena per il reato previsto dagli artt. 589-bis e 589-ter c.p. e per la violazione degli artt. 189 co. 1 e 7 c.d.s. L'imputata era accusata di aver svoltato a sinistra con semaforo verde omettendo la precedenza ad un pedone che attraversava sulle strisce anch'egli con semaforo verde, cagionandone la morte, e di essersi poi allontanata senza prestare assistenza. Il ricorso articolava tre motivi: 1) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, co.7 (concorso di colpa del pedone e non avvistabilità del pedone per abbagliamento solare); 2) contraddittorietà/illogicità della motivazione con riferimento alla descrizione dell'impatto (la difesa sosteneva che l'urto sarebbe stato laterale e non tale da 'imbarcare' il pedone sul cofano); 3) mancata motivazione circa l'elemento soggettivo relativo al reato previsto dall'art. 189 c.d.s. (assenza di prova che la conducente fosse consapevole dell'avvenuto investimento).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata, nel suo complesso, abbia fornito una motivazione logica e adeguata: i filmati e i frame acquisiti, unitamente alla presenza di un'ammaccatura sul cofano anteriore, descrivono un impatto avvenuto nella parte anteriore destra del veicolo con sbalzamento laterale del pedone, pertanto escludono la versione difensiva del pedone che avrebbe compiuto solo pochi passi e che sarebbe stato responsabile per concorso di colpa. La Corte ha altresì ritenuto che, ancorché la conducente si fosse detta abbagliata dal sole, ciò non escludesse l'obbligo di prudenza in prossimità di un attraversamento semaforico e non esonerasse dall'obbligo di fermarsi e prestare assistenza; la violenza dell'impatto e i segnali visibili sul veicolo avrebbero dovuto far comprendere alla conducente l'investimento. Né il secondo né il terzo motivo contrastano con il percorso motivazionale delle sentenze di merito. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili.
Norme richiamate
co. 7 (circostanza attenuante invocata dalla difesa)
La Corte ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante invocata (concorso di colpa del pedone) perché la ricostruzione probatoria (filmati, frame e ammaccatura sul cofano) indica che il pedone era già a metà dell'attraversamento e che l'impatto è avvenuto anteriormente a destra, incompatibile con la versione difensiva del mero 'pocheplici passi'.
Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti connesse alla condotta del conducente dopo l'investimento (omissione di soccorso/allontanamento). La Corte ha ritenuto sussistenti elementi fattuali a fondamento della responsabilità per le condotte aggravanti contestate.
art. 189 co. 1 e 7 cod. strada
Contestata la violazione delle norme sulla condotta dei conducenti in caso di sinistro e sull'obbligo di fermarsi e prestare assistenza; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità anche sotto questo profilo, avendo la conducente proseguito la marcia nonostante evidenze dell'investimento e segnalazioni di terzi.
art. 41, co. 9, d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
«durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale e orizzontale» e che, però «i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni e ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera».
La Corte ha ricordato che, pur essendo il semaforo della svolta verde, il conducente doveva comunque dare precedenza ai pedoni che avevano contemporaneamente via libera; l'eventuale abbagliamento solare non toglieva l'obbligo di maggior prudenza nella fase di svolta vicino a un attraversamento pedonale regolamentato.
Massime di principio
- Nei sinistri pedone/veicolo l'analisi dei filmati e dei danneggiamenti materiali (es. ammaccature) può determinare in modo decisivo la ricostruzione dinamica e la attribuzione di responsabilità; la corte può ritenere provata una dinamica anche senza confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive quando il quadro probatorio complessivo è coerente.
- La circostanza attenuante per concorso di colpa del pedone richiede prova adeguata e congruente con la ricostruzione dinamica: affermazioni generiche sulla scarsa avvistabilità o su pochi passi del pedone non bastano se risultano incompatibili con le immagini e gli esiti materiali dell'urto.
- La visuale ridotta per abbagliamento solare non esonera il conducente dall'obbligo di adottare maggiore prudenza, soprattutto in prossimità di attraversamenti pedonali semaforici; l'abbagliamento deve essere concretamente dimostrato e valutato insieme ad altri elementi di contesto.
- L'omissione di soccorso e l'allontanamento dal luogo del sinistro costituiscono fatti aggravanti che, se provati, aggravano la posizione del conducente e possono determinare responsabilità anche indipendentemente dal dibattito tecnico sulla dinamica iniziale.
- In sede di legittimità è sufficiente che la motivazione di merito sia logicamente coerente e completi il suo corpo argomentativo: il giudice della cassazione non richiede una replica punto per punto di tutte le deduzioni difensive quando il ragionamento motivazionale complessivo le esclude implicitamente.
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