Cassazione Penale, Ordinanza n. 29150/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti, confermata in appello, con pena di due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto riguardava una valutazione di merito non deducibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito una motivazione adeguata, logicamente coerente e conforme alle emergenze processuali sul diniego delle attenuanti generiche, quindi insindacabile in cassazione. Conseguentemente, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia una motivazione congrua, logica e coerente con gli elementi di fatto acquisiti; tale valutazione, se immune da vizi logici, non è sindacabile in cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ricorrano ragioni di esonero.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata quale आधार per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo motivi in modo puntuale, privo di illogicità manifeste e coerente con le risultanze processuali.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso la censura del vizio di motivazione, se la decisione impugnata contiene una motivazione adeguata e non affetta da vizi logici.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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