Cassazione Civile, Ordinanza n. 23600/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditori)
La controversia
I venditori avevano incaricato un notaio di rogare la compravendita di un immobile gravato da mutuo ipotecario. Nell'atto di vendita il prezzo risultava regolato in parte con un modesto pagamento immediato e per la parte residua mediante accollo del mutuo da parte dell'acquirente; i venditori avevano anche rilasciato quietanza per saldo prezzo e rinunciato all'ipoteca legale. Dopo il rogito scoprirono di non essere stati liberati dal debito verso la banca mutuante, continuarono a ricevere richieste di pagamento e subirono segnalazioni pregiudizievoli. Agirono quindi contro il notaio per omessa informazione e responsabilità professionale, sostenendo che il professionista avrebbe dovuto avvertirli della differenza tra accollo interno e accollo liberatorio e degli adempimenti necessari per ottenere la liberazione dal mutuo. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., dell'art. 2236 c.c. e dell'art. 42 del codice deontologico notarile, censurando la sentenza d'appello per avere limitato il dovere di consiglio del notaio ai soli casi di ambiguità dell'atto o di contrasto con la volontà delle parti, e per aver escluso la responsabilità nonostante la redazione dell'atto facesse apparire i venditori come già liberati dal debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il dovere di consiglio del notaio, espressione della diligenza professionale e della buona fede oggettiva, non si esaurisce nel mero controllo formale dell'atto né opera solo in presenza di clausole ambigue o di difformità evidenti tra testo e volontà delle parti. In una compravendita di immobile gravato da mutuo, il notaio deve informare i clienti sugli effetti giuridici dell'accollo e sulle condizioni necessarie perché si realizzi una effettiva liberazione del debitore originario, soprattutto quando il testo dell'atto e le clausole inserite possono indurre a ritenere erroneamente già avvenuta la liberazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la responsabilità del notaio e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro della diligenza professionale del notaio
richiamato in tema di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale per problemi tecnici di speciale difficoltà
art. 42 del codice deontologico notarile
interpretato come espressivo di doveri di informazione, consiglio e chiarimento del notaio verso le parti
richiamato per fondare il dovere di buona fede oggettiva quale criterio integrativo delle prestazioni contrattuali
richiamato in relazione alla funzione di tutela dell'ipoteca legale per l'alienante sul prezzo non riscosso
Massime di principio
- Il notaio incaricato della stipula di una compravendita non può limitarsi alla mera redazione dell'atto e al controllo formale delle dichiarazioni, ma deve compiere anche l'attività di consiglio e di informazione necessaria a garantire la serietà e la certezza degli effetti pratici perseguiti dalle parti.
- Il dovere di consiglio del notaio, fondato sulla diligenza professionale e sulla buona fede oggettiva, riguarda anche gli effetti tecnici dell'operazione negoziale che una parte non è in grado di cogliere senza specifica competenza, come la differenza tra accollo interno e accollo liberatorio.
- L'obbligo informativo del notaio non è circoscritto ai casi di clausole ambigue o di manifesta difformità tra testo contrattuale e volontà dichiarata, ma sussiste ogni volta che, in base al contenuto dell'atto, le parti possano essere indotte in errore circa gli effetti giuridici dell'operazione e gli adempimenti necessari per conseguirli.
- Quando l'atto notarile inserisce clausole che fanno apparire già soddisfatto il prezzo o rinunciata una garanzia dell'alienante, il professionista deve chiarire se tali effetti siano realmente immediati o subordinati a successivi adempimenti verso terzi, se ciò è necessario per evitare una falsa rappresentazione della liberazione dal debito.
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