Cassazione Penale, Sentenza n. 43624/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessa da Cantieri Antonio in qualità di amministratore della Versilia Motori s.r.l., fallita nel 2014. Il ricorrente deduceva: (i) errore nella determinazione dei beni oggetto di distrazione, denunciando che la Corte si sarebbe limitata a richiamare una memoria fallimentare con indicazione generica di un attivo di circa 3 milioni di euro; (ii) riguardo alla distrazione di undici veicoli, omissione di confronto con le spiegazioni rese dall'imputato che avrebbe indicato la destinazione dei veicoli e prodotto visure per cinque di essi, dalle quali sarebbe emerso un valore irrilevante e la possibilità di rottamazione; (iii) riguardo alla bancarotta documentale, la Corte avrebbe svalutato le informazioni fornite al curatore sul luogo di custodia dei libri contabili (una cava) e non avrebbe considerato circa 300 fatture relative al 2011 che attesterebbero il volume d'affari; infine sosteneva che, al più, il fatto integrerebbe la bancarotta semplice documentale e non la bancarotta fraudolenta.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e in parte manifestamente infondate. In particolare: la distrazione degli undici veicoli è stata ritenuta provata in base agli accertamenti della curatela presso i pubblici registri che attestavano la titolarità dei beni alla fallita e l'assenza di trasferimenti registrati; le deduzioni difensive si sono basate su documenti non allegati o su mere congetture (es. rottamazione). Il richiamo alla consistenza dell'attivo nella memoria fallimentare è stato considerato funzionale a corroborare la prova della bancarotta documentale e della distrazione dei veicoli, non come indicazione puntuale dei singoli beni distratti. Quanto alla bancarotta documentale, è stato richiamato l'obbligo dell'amministratore di consegnare i libri al curatore (art. 220 legge fall.), per cui la dichiarazione di aver trasferito la documentazione in una "cava" era considerata indice di occultamento; le fatture del 2011 non sarebbero sufficienti a ricostruire l'attività e a supplire alla scomparsa dei libri. Non è stata accolta la richiesta di ritenere applicabile la fattispecie meno grave (art. 217, comma 2 legge fall.). Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 220 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
L'obbligo dell'amministratore di consegnare i libri e la documentazione contabile al curatore è rilevante penalmente; il mancato o ritardato adempimento può essere considerato indice di occultamento e rilevante ai fini della configurazione della bancarotta documentale.
art. 217 comma 2 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
Norma che disciplina una diversa (più lieve) fattispecie di bancarotta. La Corte ha ritenuto che, una volta configurata la bancarotta fraudolenta documentale, non sussisteva un onere ulteriore di riconfigurare la fattispecie come più lieve ove la motivazione sulla fraudolenza fosse congrua.
Norma processuale che consente di disporre condanne alle spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria e al pagamento delle spese processuali.
Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) - disposizioni sulla bancarotta fraudolenta
I principi della legge fallimentare sono stati interpretati in senso restrittivo verso le eccezioni difensive generiche: per dimostrare la distrazione di beni occorrono elementi concreti (iscrizioni nei pubblici registri, assenza di trasferimenti registrati) e le produzioni documentali difensive devono essere specifiche e documentate.
Massime di principio
- L'amministratore ha l'obbligo di consegnare tempestivamente libri e documentazione contabile al curatore; la mancata consegna o la collocazione in luoghi non facilmente accessibili può essere valutata come occultamento e integrare responsabilità penale per bancarotta documentale.
- Per la prova della bancarotta patrimoniale mediante distrazione di beni è rilevante l'accertamento della proprietà nei pubblici registri e l'assenza di trasferimenti formali: allegazioni generiche o congetture difensive non sono sufficienti a disinnescare la ricostruzione probatoria.
- La produzione di documenti parziali (es. fatture relative a un solo esercizio) difficilmente può supplire alla mancanza dei libri contabili per ricostruire compiutamente l'attivo e contrastare una contestazione di bancarotta documentale o patrimoniale.
- La qualificazione del reato deve fondarsi su adeguata motivazione: se la prova rende convincente la fraudolenza documentale, non sussiste un obbligo del giudice di riconsiderare la fattispecie come meno grave salvo specifici elementi in tal senso.
- In sede di ricorso, le censure devono essere concrete e documentate: riferimenti vaghi a memorie o documenti non allegati al ricorso sono inidonei a mettere in crisi la motivazione del giudice di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanne per spese processuali e il pagamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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