Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato era stato condannato in primo grado per estorsione continuata e aggravata, con riconoscimento dell'assorbimento di un ulteriore capo e con aumento di pena per recidiva, continuazione interna e continuazione con altra sentenza di applicazione concordata della pena. In appello la difesa aveva limitato le censure al diniego delle attenuanti generiche e all'esclusione della recidiva, chiedendo in subordine la riduzione della pena al minimo edittale; successivamente, tramite procura speciale, aveva aderito a un concordato in appello, rinunciando a tutti i motivi salvo quello sul trattamento sanzionatorio in relazione alle attenuanti generiche. La Corte d'appello aveva quindi recepito l'accordo e rideterminato la pena. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare l'eventuale esistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato e motivare espressamente sui relativi profili, nonché sulle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia ai motivi di appello avesse determinato il passaggio in giudicato dei capi e dei punti non più devoluti, con la conseguenza che in cassazione non possono essere riproposte censure riferite ai motivi rinunciati né può rilevarsi d'ufficio, su quei punti, eventuali nullità collegate. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'atto di appello era già limitato alle sole questioni sanzionatorie, sicché la Corte d'appello non era stata investita dei profili di non punibilità o di estinzione del reato evocati nel ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il giudice non deve compiere il proscioglimento d'ufficio per cause di non punibilità o di estinzione del reato quando, nel concordato in appello, i relativi motivi siano stati rinunciati e siano quindi usciti dal devolutum
il concordato in appello si perfeziona sui motivi di gravame residui, con effetto parzialmente abdicativo delle censure originariamente formulate
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende
richiamato per sostenere l'obbligo di verifica officiosa di cause di non punibilità o estinzione, ritenuto però non operante nel caso deciso
norma che disciplina il concordato in appello e limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione determina il giudicato sui punti non più devoluti, precludendo la successiva riproposizione in cassazione di censure riferite ai motivi rinunciati.
- Quando l'imputato aderisce al concordato in appello, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né a verificare d'ufficio nullità o inutilizzabilità collegate a questioni ormai coperte da giudicato interno.
- Il controllo di legittimità resta circoscritto ai soli profili ancora devoluti al giudice di appello; le doglianze estranee all'oggetto residuo dell'impugnazione sono inammissibili.
- Nel giudizio di cassazione avverso una decisione resa su concordato in appello, non è consentito introdurre questioni che l'impugnante abbia espressamente rinunciato a devolvere al giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende, ove ritenuta equa dalla Corte.
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