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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06671/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, lamentando la penale responsabilità. Tuttavia, dalla motivazione emerge che tale doglianza non era stata devoluta al giudice d'appello con specifico motivo di impugnazione; nei motivi di appello, infatti, era stata contestata soltanto la quantificazione della pena. La Corte rileva inoltre che il giudice di appello aveva accolto quel motivo, determinando la pena nella misura indicata nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura relativa all'affermazione di responsabilità era nuova e quindi non deducibile in legittimità perché non devoluta con l'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 597 c.p.p.

    La devoluzione al giudice d'appello delimita il devolutum: le questioni non specificamente dedotte in appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure relative a statuizioni di primo grado che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello, poiché su tali punti la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce per la prima volta una doglianza sulla responsabilità penale che non era stata oggetto dei motivi di appello.
  • Se il giudice di appello accoglie il motivo devoluto e ridetermina la pena nella misura richiesta dall'imputato, non residua un interesse utile a contestare in cassazione la sola statuizione sulla pena, salvo diverse specifiche ragioni dedotte tempestivamente.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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