Cassazione Penale, Sentenza n. 42492/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2014, con evasione pari a Euro 53.565. In cassazione i difensori deducevano: 1) insufficiente prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, con eccessivo affidamento su accertamenti presuntivi tributari e su una testimonianza (Paola Ventra dell'Agenzia delle Entrate); 2) violazione di legge e carenza di motivazione per aver ritenuto la responsabilità basandosi su atti del procedimento tributario senza un esame critico degli argomenti di appello; 3) valutazione parziale delle prove e mancata considerazione degli elementi di dubbio prodotti dalla difesa. È stata inoltre richiesta la sospensione/differimento dell'udienza in Cassazione in relazione a un procedimento incidentale dinanzi al GIP di Pisa, istanza presentata tardivamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la responsabilità penale fosse adeguatamente fondata su accertamenti documentali (fatture emesse dall'imputato, pagamenti dai clienti, certificazioni dei sostituti d'imposta) e non su mere presunzioni tributarie; la mancata presentazione della dichiarazione IVA è incontestata e l'imponibile è stato ricostruito anche considerando i costi. Le questioni sul dolo specifico sono state dichiarate inammissibili per non essere state dedotte in appello, ai sensi degli artt. 606 comma 3 e 609 c.p.p. Il terzo motivo è stato censurato come generico e privo di specificità intrinseca ed estrinseca, poiché non indicava quali prove sarebbero state travisate o prodotte dalla difesa. La richiesta di differimento è stata dichiarata tardiva e, comunque, la questione dedotta non era stata tempestivamente sollevata in appello e non riveste carattere pregiudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che sanziona la mancata presentazione della dichiarazione IVA con evasioni superiori alla soglia di punibilità. La Corte ha applicato la norma ritenendo provata l'omessa dichiarazione e la relativa imposta dovuta sulla base della ricostruzione documentale dell'imponibile.
codice di procedura penale, art. 606 comma 3
Applicato per escludere la proponibilità in Cassazione di questioni non dedotte in appello; la Corte ha ritenuto quindi inammissibile il motivo relativo al dolo specifico perché non sollevato nel giudizio di appello.
codice di procedura penale, art. 609
Coordinato con l'art. 606 comma 3 per impedire che in Cassazione si prospettino nuove questioni non passate per il giudice di appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul divieto di sollevare nuovi profili non affrontati in appello.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e a somme da versare alla Cassa delle Ammende per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000 in via equitativa.
Massime di principio
- In materia di reati tributari le ricostruzioni basate su documentazione contabile, fatture emesse dall'imputato e certificazioni dei sostituti d'imposta possono costituire prova idonea a fondare la condanna, purché la motivazione spieghi la connessione tra tali elementi e l'imposta dovuta.
- Non è ammissibile in Cassazione sollevare questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello; le questioni nuove devono essere prospettate in appello per poter essere riesaminate in sede di legittimità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare chiaramente quali prove si ritengono omesse o travisate; censure generiche sulla motivazione o sull'omessa valutazione delle prove sono facilmente dichiarate inammissibili.
- Le istanze processuali tardive (ad es. richieste di differimento basate su atti intervenuti successivamente) possono essere escluse se depositate oltre i termini e se le relative questioni potevano essere dedotte precedentemente.
- La semplice richiamata esistenza di accertamenti tributari non esclude automaticamente la rilevanza probatoria di quegli atti nel processo penale: occorre distinguere tra presunzioni tributarie astratte e la valutazione processuale dei documenti concreti acquisiti nel procedimento penale.
- Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con il contenuto della decisione impugnata; limitarsi a riaffermare tesi generiche senza analizzare la motivazione della sentenza porta all'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42449/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42450/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42451/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42452/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42454/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42455/2023 del 18/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →