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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42492/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 per non aver presentato la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2014, con evasione pari a Euro 53.565. In cassazione i difensori deducevano: 1) insufficiente prova degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, con eccessivo affidamento su accertamenti presuntivi tributari e su una testimonianza (Paola Ventra dell'Agenzia delle Entrate); 2) violazione di legge e carenza di motivazione per aver ritenuto la responsabilità basandosi su atti del procedimento tributario senza un esame critico degli argomenti di appello; 3) valutazione parziale delle prove e mancata considerazione degli elementi di dubbio prodotti dalla difesa. È stata inoltre richiesta la sospensione/differimento dell'udienza in Cassazione in relazione a un procedimento incidentale dinanzi al GIP di Pisa, istanza presentata tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la responsabilità penale fosse adeguatamente fondata su accertamenti documentali (fatture emesse dall'imputato, pagamenti dai clienti, certificazioni dei sostituti d'imposta) e non su mere presunzioni tributarie; la mancata presentazione della dichiarazione IVA è incontestata e l'imponibile è stato ricostruito anche considerando i costi. Le questioni sul dolo specifico sono state dichiarate inammissibili per non essere state dedotte in appello, ai sensi degli artt. 606 comma 3 e 609 c.p.p. Il terzo motivo è stato censurato come generico e privo di specificità intrinseca ed estrinseca, poiché non indicava quali prove sarebbero state travisate o prodotte dalla difesa. La richiesta di differimento è stata dichiarata tardiva e, comunque, la questione dedotta non era stata tempestivamente sollevata in appello e non riveste carattere pregiudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma che sanziona la mancata presentazione della dichiarazione IVA con evasioni superiori alla soglia di punibilità. La Corte ha applicato la norma ritenendo provata l'omessa dichiarazione e la relativa imposta dovuta sulla base della ricostruzione documentale dell'imponibile.

  • codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Applicato per escludere la proponibilità in Cassazione di questioni non dedotte in appello; la Corte ha ritenuto quindi inammissibile il motivo relativo al dolo specifico perché non sollevato nel giudizio di appello.

  • codice di procedura penale, art. 609

    Coordinato con l'art. 606 comma 3 per impedire che in Cassazione si prospettino nuove questioni non passate per il giudice di appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul divieto di sollevare nuovi profili non affrontati in appello.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme da versare alla Cassa delle Ammende per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di Euro 3.000 in via equitativa.

Massime di principio

  • In materia di reati tributari le ricostruzioni basate su documentazione contabile, fatture emesse dall'imputato e certificazioni dei sostituti d'imposta possono costituire prova idonea a fondare la condanna, purché la motivazione spieghi la connessione tra tali elementi e l'imposta dovuta.
  • Non è ammissibile in Cassazione sollevare questioni di fatto o di diritto non dedotte in appello; le questioni nuove devono essere prospettate in appello per poter essere riesaminate in sede di legittimità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare chiaramente quali prove si ritengono omesse o travisate; censure generiche sulla motivazione o sull'omessa valutazione delle prove sono facilmente dichiarate inammissibili.
  • Le istanze processuali tardive (ad es. richieste di differimento basate su atti intervenuti successivamente) possono essere escluse se depositate oltre i termini e se le relative questioni potevano essere dedotte precedentemente.
  • La semplice richiamata esistenza di accertamenti tributari non esclude automaticamente la rilevanza probatoria di quegli atti nel processo penale: occorre distinguere tra presunzioni tributarie astratte e la valutazione processuale dei documenti concreti acquisiti nel procedimento penale.
  • Chi impugna deve confrontarsi puntualmente con il contenuto della decisione impugnata; limitarsi a riaffermare tesi generiche senza analizzare la motivazione della sentenza porta all'inammissibilità del ricorso.

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