Cassazione Penale, Sentenza n. 1820/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Battenti era stato condannato per bancarotta (art. 216 comma 1 n.1 e 2, art. 223 e art. 219 legge fall.) per avere, quale amministratore delegato e poi amministratore unico della "Le Mans S.r.l.", dall'11.6.2001 al 13.4.2012 e fino al fallimento del 24.2.2017, aggravato il dissesto societario non richiedendo il fallimento nonostante il capitale sociale fosse perduto e avendo sottratto, distrutto o falsificato (o tenuto in modo da rendere impossibile la ricostruzione) i libri e le scritture contabili. In Cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) mancata valutazione concreta del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale, invocando il contributo personale e familiare e l'assenza di responsabilità contabile prima del 2012; (2) carenza della motivazione sul reato di cui all'art. 223 comma 2 n.2 l.f. e mancanza di intenzionalità circa il mancato pagamento dei tributi, con parte delle cartelle anteriori al suo incarico; (3) violazione dell'art. 521 c.p.p. per discordanza tra fattispecie contestata e quella ritenuta (sostiene fosse bancarotta semplice per aggravamento del dissesto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente descritto e ricondotto le condotte dell'imputato alle fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta specifica e di bancarotta impropria per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n.2 l.f.), avendo valutato la durata e i ruoli ricoperti dall'imputato, la mancanza e la sottrazione della documentazione, il mancato deposito di bilanci e dichiarazioni fiscali dopo il 2013, l'inadempimento sistematico dei debiti (erariali, verso banche, fornitori e dipendenti) e la condotta post-fallimentare. Ha inoltre respinto la censura di violazione dell'art. 521 c.p.p. e giudicato infondati i rilievi sul dolo e sulla responsabilità limitata al solo periodo successivo al 2012. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad un versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 216 comma 1
art. 216, comma 1, lett. b) (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale specifica per omessa tenuta/occultamento delle scritture, desumendo il dolo specifico dalla totale mancanza della documentazione, dall'impossibilità di ricostruire il patrimonio e dal comportamento dell'amministratore.
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 223
art. 223, comma 2, n. 2 (bancarotta impropria per operazioni dolose)
La Corte ha confermato che il sistematico inadempimento delle obbligazioni (anche fiscali) e le condotte omissive dell'amministratore possono costituire operazioni dolose che aggravano il dissesto; non rileva che il dissesto fosse già in atto, essendo rilevante l'aggravamento causato dalle operazioni dolose e la prevedibilità del dissesto.
R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare) - art. 219
art. 219 (sanzioni in tema di distruzione o sottrazione di scritture)
La disposizione è stata richiamata a supporto della qualificazione della condotta di sottrazione/occlusione delle scritture contabili come idonea a pregiudicare i creditori e a integrare l'elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Codice di procedura penale - art. 521
art. 521 c.p.p. (errore nella corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto)
La censura per violazione dell'art. 521 c.p.p. è stata ritenuta infondata: la Corte ha rilevato che, pur con riferimento generico all'art. 223, la descrizione della condotta contestata corrispondeva alla fattispecie ritenuta e l'imputato ha potuto difendersi su tale base già nei gradi precedenti.
Codice di procedura penale - art. 616
art. 616 c.p.p. (spese e condanne per il ricorso)
Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma.
Disp. att. cod. proc. pen. - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p. (limiti di specificazione del ricorso)
Richiamata per delimitare i motivi di ricorso ammessi in cassazione; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti e dichiarato inammissibile il ricorso, anche per genericità e infondatezza delle censure.
Normativa emergenziale e successive modifiche (d.l. n.137/2020, legge di conversione n.176/2020, d.lgs. n.150/2022, d.l. n.75/2023)
art. 23 comma 8 d.l.137/2020; art. 94 d.lgs.150/2022; art. 17 d.l.75/2023
Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (procedimento senza udienza con conclusioni scritte), legittimando il rito adottato dalla Corte.
Massime di principio
- L'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale fraudolenta 'specifica' quando l'omissione renda impossibile la ricostruzione del patrimonio e appaia volontaria e funzionale a recare pregiudizio ai creditori; il dolo specifico può essere desunto dalla complessiva condotta gestionale.
- La responsabilità dell'amministratore può estendersi a periodi precedenti alla carica formale di amministratore unico se emerge un ruolo continuativo nella gestione aziendale (presidenza, amministratore delegato, socio unico) che dimostri consapevolezza e influenza sulla gestione.
- Il sistematico inadempimento delle obbligazioni (tributarie, previdenziali, verso fornitori e dipendenti) e le condotte omissive reiterate possono configurare 'operazioni dolose' ai fini dell'art. 223, comma 2, n.2 l.f., anche se il dissesto era già in atto: rileva l'aggravamento prevedibile della situazione debitoria.
- La presenza di documentazione incompleta o l'assenza di consegna al curatore, unitamente a deposizione di bilanci non rispondenti al vero, rafforza la presunzione di volontà di occultamento e di dolo, nonché l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari.
- In sede di impugnazione in Cassazione, la genericità delle censure o la mancata contestazione puntuale dei profili di fatto e di diritto già esaminati nei gradi precedenti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità; le doglianze sul vizio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto sono deboli se la descrizione materiale della condotta è chiara nei provvedimenti di merito.
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