Cassazione Penale, Ordinanza n. 02975/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti profili relativi al giudizio di responsabilità, all'elemento soggettivo del dolo e al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. La Corte ha ritenuto tali censure inammissibili perché, da un lato, riproducevano in sostanza doglianze già esaminate e valutate dai giudici di merito e, dall'altro, risultavano generiche, poiché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
L'attenuante invocata dal ricorrente non è stata riconosciuta; la doglianza sul punto è stata ritenuta inammissibile perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza offrire un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nel senso della critica alla decisione impugnata: una doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento di un'attenuante speciale deve essere sorretta da motivi che spieghino in modo puntuale perché la motivazione di merito sarebbe errata o illogica; in difetto, la censura non può essere esaminata nel merito.
Come è indicizzato
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