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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09298/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità e la condanna per rapina aggravata. Con il primo motivo ha contestato l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, lamentando una dosimetria della pena non adeguata. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e il secondo non consentito perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'aggravante ex art. 628, comma terzo, n. 1, c.p. sollecitava una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta con motivazione immune da vizi logici; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la pena era stata determinata in misura prossima ai minimi edittali, con ampia considerazione favorevole all'imputato, sicché la motivazione sulla dosimetria era congrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n. 1, c.p.

    l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e dei riscontri documentali; in cassazione non è consentito contestarla chiedendo una nuova valutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come criterio di riferimento per la graduazione della pena nel trattamento sanzionatorio rimesso al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro per la determinazione della pena e la valutazione della congruità della dosimetria.

  • art. 628 c.p.

    reato presupposto della condanna, nella forma aggravata per il caso esaminato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto già compiuta dai giudici di merito con motivazione logica e coerente.
  • La censura sull'applicazione di una circostanza aggravante non è deducibile in cassazione quando richieda una rivalutazione del materiale istruttorio e non evidenzi un vizio giuridico o motivazionale della decisione impugnata.
  • La determinazione della pena, inclusa la misura degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se arbitraria, illogica o priva di adeguata motivazione.
  • Quando la pena irrogata è sensibilmente inferiore alla media edittale, la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio può essere espressa anche sinteticamente, purché emerga il riferimento al criterio di adeguatezza e ai parametri legali.
  • Il riconoscimento di attenuanti generiche non impone l'accoglimento della richiesta nella massima estensione, essendo sufficiente una valutazione complessiva della personalità del fatto e dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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