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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36532/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorso è stato proposto contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Torino – sezione per il riesame, del 27 aprile 2026, che aveva respinto l’appello contro il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con una misura meno afflittiva. Il ricorrente era stato condannato dal GUP del Tribunale per i minorenni, l’8 luglio 2025, a quattro anni e sei mesi di reclusione, con sentenza poi confermata in appello. La difesa ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 19 e 23 d.P.R. n. 448/1988 e la manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato che il Tribunale del riesame si fosse pronunciato sulla qualificazione giuridica dei fatti benché i gravi indizi non fossero stati contestati nell’appello cautelare; ha inoltre sostenuto che la valutazione cautelare avesse anticipato impropriamente l’attività rieducativa propria dell’esecuzione. In particolare, la richiesta di trasferimento dall’istituto di Nisida verso il territorio lombardo sarebbe stata interpretata erroneamente come scarsa adesione al trattamento, mentre mirava a ricostituire legami sociali e ad accedere a percorsi professionalizzanti. Secondo la difesa, la conclusione dei due gradi di merito escludeva il pericolo di inquinamento probatorio, l’espiazione di un titolo definitivo con fine pena nel 2028 escludeva il pericolo di fuga e le condotte detentive non avrebbero dovuto essere valutate negativamente, anche in considerazione della mancanza di precedenti opportunità educative e dei maltrattamenti e delle torture che il ricorrente aveva riferito di avere subito nell’istituto Beccaria di Milano. La cessazione della misura cautelare avrebbe potuto consentire l’accesso a misure alternative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a ottenere una rivalutazione dei fatti e non evidenziassero una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Il richiamo alla gravità delle condotte non costituiva una nuova decisione sulla loro qualificazione giuridica, ma utilizzava la gravità già riconosciuta nelle decisioni di merito come parametro per valutare l’intensità delle esigenze cautelari. Le risultanze del percorso rieducativo in corso erano state considerate non per anticipare l’esecuzione, ma per valutare l’affidabilità necessaria a giustificare l’attenuazione della misura; la difesa, inoltre, non aveva indicato fatti nuovi favorevoli trascurati dal giudice. Le contestazioni sulla lettura della richiesta di trasferimento, sul comportamento detentivo e sulle prospettive riabilitative proponevano interpretazioni alternative di elementi di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità. Anche il richiamo all’assenza di pericoli cautelari ulteriori investiva il merito. In applicazione della disciplina di favore prevista per i minorenni, la Corte ha escluso sia la condanna alle spese sia la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    In tema di misure cautelari personali, ai sensi dell’articolo 274, comma 1, lett. C) c.p.p., il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su specifici elementi desunti dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato; giudizio che è rimesso alla motivata valutazione del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non potendo la Suprema Corte sovrapporvi una propria diversa lettura degli elementi di fatto.

    Il pericolo di reiterazione deve risultare concreto e attuale da una prognosi fondata su elementi specifici; la valutazione compete al giudice di merito e in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o contraddittorietà, senza possibilità di sostituire una diversa lettura dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di XXXXXXXXXX, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 19 e 23 d.P.R. n. 448/1988 edell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

    La sentenza non enuncia una regola interpretativa autonoma sulla lettera b); la disposizione è riportata come base del motivo di ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità riguarda, infatti, solo la tenuta logica della motivazione.

    Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione del materiale fattuale, ma riguarda la sua tenuta logica.

  • artt. 19 e 23 d.P.R. n. 448/1988

    Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensore di XXXXXXXXXX, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 19 e 23 d.P.R. n. 448/1988 edell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione.

    La Corte non sviluppa un’interpretazione degli artt. 19 e 23; li menziona soltanto come norme la cui violazione era stata dedotta dalla difesa.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può conseguire né la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi applicare la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni.

    Per il ricorso inammissibile proposto nell’ambito di una sentenza di condanna a carico di un minorenne, la disciplina di favore richiamata dalla Corte esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ordinariamente prevista.

  • art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272

    Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non può conseguire né la condanna alle spese né la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi applicare la disciplina di favore dettata dall'art. 29, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 in relazione alle sentenze di condanna a carico di minorenni.

    La disciplina di favore per i minorenni impedisce, nel caso deciso, che all’inammissibilità del ricorso conseguano la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria ex art. 616, comma 1, c.p.p.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e fondarsi su una prognosi individualizzata, basata su elementi specifici relativi alle modalità del fatto e alla personalità dell’interessato; la valutazione motivata del giudice di merito è sindacabile in cassazione soltanto per manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La gravità delle condotte già accertata nelle decisioni di merito può essere valorizzata nel giudizio cautelare quale parametro per valutare l’intensità delle esigenze, senza che ciò comporti necessariamente una nuova pronuncia sulla qualificazione giuridica dei fatti.
  • Gli esiti del percorso rieducativo svolto durante l’esecuzione possono essere considerati, ai fini della decisione sulla sostituzione della misura cautelare, come elementi per valutare l’affidabilità necessaria a giustificare un’attenuazione; tale considerazione non equivale, di per sé, ad anticipare l’attività rieducativa.
  • La censura cautelare è inammissibile quando, senza indicare fatti nuovi favorevoli omessi dal giudice, propone soltanto una diversa lettura degli elementi fattuali già valutati, quali il comportamento detentivo o la richiesta di trasferimento, e mira così a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione.
  • In caso di condanna a carico di un minorenne, la disciplina di favore richiamata dall’art. 29 d.lgs. n. 272/1989 esclude, nel caso deciso, la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria conseguenti all’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari

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