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Sentenza

Sentenza del 20/02/2020 n. 4397 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto in parte l'appello principale dell'Agenzia confermando la legittimità di riprese a tassazione ai fini IRES/IVA/IRAP per l'anno 2006 relative a varie spese ritenute indeducibili (spese di rappresentanza, varie voci di pubblicità e sponsorizzazione per mancata documentazione o genericità delle fatture, materialmente non provata la cessione di omaggi alla squadra di ciclismo) e per il recupero di un importo relativo alla contabilizzazione di una nota di credito. La società deduceva in Cassazione omissione di pronuncia sull'appello incidentale (su perdite su crediti e differenza per vendita serramenti) e carenza/insufficienza di motivazione sulle conferme dei rilievi tributari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi (omessa pronuncia sull'appello incidentale), precisando che la formula del dispositivo «conferma nel resto la sentenza di primo grado» va intesa come rigetto anche dell'appello incidentale e che la ricorrente non aveva censurato specificamente la mancata motivazione di tale rigetto. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché attendevano a una revisione del giudizio di fatto e del 'ragionamento decisorio' del giudice di merito, non consentita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il vizio di omessa pronuncia sussiste se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la formula dispositiva della CTR implicasse anche il rigetto dell'appello incidentale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Vizio denunciabile per omessa pronuncia; la Corte ha valutato e rigettato la doglianza ritenendo che non sussistesse omessa decisione sui capi dell'appello incidentale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Consente il sindacato di legittimità per motivazione omessa o insufficiente ma non la revisione del giudizio di fatto o del 'ragionamento decisorio' del giudice di merito: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione dei fatti sono inammissibili. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che cercavano proprio quella revisione.

Massime di principio

  • Una formula dispositiva generica come "conferma nel resto la sentenza di primo grado" può essere interpretata dalla Corte come pronuncia anche su appelli incidentali; tuttavia è preferibile che il giudice di merito esprima espressamente il rigetto o l'accoglimento per evitare censure.
  • Per far valere in Cassazione l'omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. e art. 360/1 n.4) è necessario dimostrare che non esista in alcun modo una decisione sul capo dedotto; la mera mancata esposizione analitica nel dispositivo può non essere sufficiente se la sentenza, nel suo complesso, mostra di aver considerato la questione.
  • I gravami in Cassazione basati sulla presunta insufficienza della motivazione (art. 360/1 n.5) devono mirare a vizi specifici della motivazione (incoerenza, contraddittorietà, carenza assoluta) e non a una semplice rivalutazione dei fatti: rielaborare il giudizio di merito è inammissibile.
  • In materia tributaria, l'indeducibilità di costi per mancanza di documentazione puntuale (mancato nominativo del beneficiario, descrizione generica, assenza di prova di cessione di omaggi/sponsorizzazioni) è frequentemente confermata dal giudice quando la riconducibilità all'attività aziendale non risulta provata.
  • Se la parte intende sostenere che scelte operative (es. non intraprendere azioni di recupero per importi modesti) sono giustificate da ragioni economiche, è opportuno che tale scelta sia adeguatamente documentata e motivata nel processo di merito per evitare che il giudice la consideri insufficiente a giustificare l'indeducibilità.

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