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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 785/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il provvedimento del 24.04.2024 con cui il PM aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposta dal GIP del 01.03.2024. I difensori censuravano l'abnormità di tale rigetto, sostenendo che il PM avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere l'istanza e le proprie valutazioni al GIP (art. 321 c.p.p.) e non adottare un provvedimento negativo direttamente, circostanza che avrebbe determinato una stasi procedimentale e precluso il corretto esercizio dei rimedi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, rilevando che il ricorso per cassazione è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. Pur richiamando e confermando che il provvedimento del PM di rigetto diretto è abnorme (ossia estraneo alla sua sfera di attribuzioni e devoluto al GIP ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p.), la Corte ha comunque rigettato i ricorsi per motivi formali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321 comma 3 cod. proc. pen.

    se vi e richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonche gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni

    Il PM non puo decidere negativamente in luogo del GIP; deve trasmettere l'istanza al giudice con le proprie valutazioni. Il rigetto diretto da parte del PM e quindi atto abnorme rispetto alla sua competenza

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Fissa i termini per la proposizione del ricorso per cassazione; il mancato rispetto dei termini rende il ricorso inammissibile, salvo l'ipotesi eccezionale di inesistenza dell'atto o di anomalia genetica tale da produrne l'inefficacia

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende; utilizzato dalla Corte per irrogare la sanzione di euro 3.000 ai ricorrenti

  • Sez. U. n. 37502 del 28/04/2022 (Scarlini)

    ... si considera abnorme il provvedimento che, per la sua singolarita, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite ... puo riguardare tanto il profilo strutturale ... quanto il profilo funzionale ...

    Definizione giurisprudenziale di abnormita: comprende sia atti strutturalmente estranei all'ordinamento (esercizio di potere non attribuito) sia atti che, pur riconducibili a poteri legittimi, determinano una stasi o deviazione funzionale del processo

  • Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Ulteriori precisazioni sulla distinzione tra abnormita strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e abnormita funzionale (deviazione della funzione giurisdizionale), utili per valutare la ricorribilita per cassazione

  • Sez. 6, n. 32395 del 13/06/2019 (P.)

    Principio secondo cui i termini per impugnare si applicano anche ai ricorsi per cassazione contro atti abnormi, salvo il caso residuale in cui l'anomalia sia cosi radicale da integrare l'inesistenza dell'atto

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero, davanti a una istanza di revoca del sequestro preventivo, non puo rigettarla direttamente: deve trasmettere l'istanza e le proprie valutazioni al GIP ai sensi dell'art. 321 comma 3 c.p.p.; il rigetto diretto costituisce atto abnorme.
  • L'abnormita puo essere strutturale (esercizio di un potere non attribuito) o funzionale (atto che determina stasi o impossibilita di proseguire il processo); entrambe le forme sono ricorribili per cassazione, ma con limiti.
  • Il ricorso per cassazione contro un atto abnorme e soggetto ai termini ordinari di impugnazione (art. 585 c.p.p.): il mancato rispetto dei termini comporta l'inammissibilita, salvo che l'atto sia affetto da anomalia cosi grave da configurarne l'inesistenza.
  • In presenza di un provvedimento abnorme, e' prioritario valutare la tempestivita del rimedio e l'esistenza di vie ordinarie (trasmissione al GIP, riesame): la mancata attivazione nei termini puo precludere il successo in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilita per tardivita puo comportare condanne alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); quindi, in situazioni analoghe, osservare scrupolosamente i termini processuali e considerare rimedi urgenti.

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