Cassazione Penale, Sentenza n. 48569/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del Tribunale di Napoli che, in riesame dopo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, aveva disposto l'annullamento della misura della custodia cautelare in carcere per carenza di gravi indizi relativamente al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e a contestazioni di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p. e aggravante ex art. 416-bis.1). Il Procuratore contestava la motivazione del Tribunale, sostenendo che non fosse stata data adeguata valutazione alla precedente partecipazione associativa di Filippo Capaldo, all'origine illecita delle risorse emerse nelle intercettazioni, al ruolo di "messaggero" attribuito a Nicola e Mario Francesco e alle risultanze relative alle vicende Greco/Del Gaudio; lamentava dunque violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Napoli, in sede di rinvio, abbia esaminato compiutamente e secondo le direttive della sentenza di annullamento le risultanze processuali, adottando una motivazione non affetta dai vizi precedentemente contestati. Il Tribunale ha valutato l'ampio iato temporale tra la precedente partecipazione associativa definitivamente accertata e le condotte ora contestate, la natura economica e personale delle intercettazioni (assenza di riferimenti chiari al clan), l'assenza di elementi affidabili sull'origine illecita delle risorse e la non definitiva rispondenza delle dichiarazioni sopravvenute. Per tali ragioni sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza a carico di Filippo, Nicola e Mario Francesco Capaldo in relazione all'art. 416-bis c.p. e, in ordine alle contestazioni patrimoniali, è stata esclusa anche l'aggravante ex art. 416-bis.1 ove rilevante. L'ordinanza del Tribunale è quindi confermata.
Norme richiamate
Applicabile solo se sussistono gravi indizi di partecipazione e continuità associativa; la sentenza richiama che conversazioni economiche e rapporti personali, senza riferimenti al sodalizio o collegamenti temporali stretti, non sono di per sé idonei a dimostrare la permanenza della partecipazione mafiosa
Contestato in relazione a trasferimenti fraudolenti di valori; la Corte richiama la necessità di provare il nesso funzionale tra trasferimenti e finalità di agevolazione dell'associazione
art. 416-bis.1 (aggravante) cod. pen.
L'aggravante richiede che le condotte patrimoniali siano funzionali al sodalizio; in mancanza di elementi che colleghino le risorse all'attività del clan, l'aggravante non può essere applicata
Norma richiamata nel percorso motivazionale e in decisioni collegate su altri soggetti; qui non risultata decisiva rispetto alla posizione dei Capaldo
art. 74 T.U. stupefacenti
Riferita alle condanne di terzi (es. Del Gaudio) per inquadrare il loro profilo penale; le condanne di terzi non sostituiscono elementi probatori diretti contro gli indagati
Massime di principio
- Dopo annullamento con rinvio dalla Cassazione il giudice del rinvio è tenuto a seguire le direttive indicate nella sentenza di annullamento ma può svolgere autonomo esame di merito, purché eviti i vizi motivazionali già censurati.
- Una precedente condanna definitiva per associazione mafiosa non determina automaticamente la sussistenza di gravità indiziaria per fatti successivi: occorre dimostrare la continuità delle condotte e collegamenti temporali e materiali con l'attività del clan.
- Intercettazioni con contenuti economici non vanno automaticamente interpretate come prova di associazione: devono emergere elementi che colleghino detti rapporti a dinamiche associative (interlocutori appartenenti al clan, finalità comuni, finanziamenti al sodalizio).
- Per attribuire rilevanza probatoria all'origine illecita di risorse è necessario sufficiente riscontro indiziario (accertamenti patrimoniali, collegamenti concreti con proventi delittuosi); mere ipotesi sulla natura illecita non sono sufficienti ai fini cautelari.
- Il ruolo di "messaggero" o intermediario va provato attraverso interlocuzioni e comportamenti che mostrino funzioni di vertice o di collegamento associativo, non solo tramite compiti di natura personale o familiare.
- Dichiarazioni di collaboratori o altre prove sopravvenute devono essere valutate criticamente e riscontrate; la loro potenziale rilevanza dipende da attendibilità e collegamento diretto con gli addebiti.
- La custodia cautelare, essendo misura personale gravosa, richiede la sussistenza di gravi indizi: valutazioni parcellizzate o indizi vaghi non soddisfano il requisito e il giudice deve comporre il quadro probatorio nel suo insieme.
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