Cassazione Civile, Ordinanza n. 03854/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società cooperativa ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che, accogliendo il suo ricorso su una questione di giurisdizione relativa al pagamento di contributi richiesti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, aveva cassato la decisione impugnata e rinviato la causa al giudice tributario. La parte istante ha dedotto che nell'ordinanza fosse contenuto un lapsus calami: la Corte aveva indicato come giudice di rinvio la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, mentre il giudice che aveva declinato per primo la giurisdizione era la Commissione tributaria provinciale di Teramo, poi confermata in appello. Le controparti intimate non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'errore fosse materiale e chiaramente desumibile dal testo della precedente ordinanza, poiché la motivazione mostrava che il primo giudice a dichiararsi privo di giurisdizione era la Commissione tributaria provinciale di Teramo. Ha quindi accolto l'istanza e disposto la correzione dell'ordinanza n. 18027/2022, sostituendo alla indicazione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo quella della Commissione tributaria provinciale di Teramo, ora Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo. Nessuna liquidazione delle spese, in ragione della natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per emendare una divergenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, rilevabile dal testo e dalla motivazione, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è configurabile soccombenza e quindi non si liquidano le spese.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile quando dal solo confronto tra motivazione e dispositivo risulti in modo univoco che la decisione espressa non corrisponde alla sua trascrizione grafica.
- L'erronea indicazione del giudice di rinvio rientra nel campo della correzione degli errori materiali se la precedente motivazione consente di individuare senza dubbio il giudice effettivamente competente per il rinvio.
- Il procedimento di correzione non modifica l'assetto sostanziale degli interessi regolato dal provvedimento originario e, per sua natura, non dà luogo a condanna alle spese per assenza di soccombenza.
Come è indicizzato
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