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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41431/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza del 16/12/2024 della Corte d'appello di Venezia. L'unico motivo deduceva, in forma di elenco puntato privo di argomentazioni, violazione di legge, carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 c.p.p., vizio di motivazione in tutte le sue forme quanto all'eccessività della pena ed erronea qualificazione del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era del tutto generica e indeterminata: non indicava gli elementi posti a base della censura, non consentiva di comprendere i rilievi mossi e non mostrava una specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la mancanza di specificità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono con certezza né il fatto storico contestato né il reato originariamente ascritto, né una riforma nel merito della condanna.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio di motivazione/carenza di motivazione, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché il motivo è ritenuto generico e indeterminato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una mera elencazione di violazioni o vizi: le censure devono essere specifiche, argomentate e collegate in modo puntuale alla motivazione della decisione impugnata.
  • La genericità del motivo, quando impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La censura sull'art. 129 c.p.p. o sulla pena non può essere formulata in modo apodittico: occorre indicare gli elementi fattuali o giuridici che sorreggono la richiesta di rivalutazione.
  • L'inammissibilità del ricorso in cassazione comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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