Cassazione Penale, Ordinanza n. 14823/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al reato di furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse valutato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, in sostanza, contestando anche la quantificazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, per le sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione non è più deducibile in tale sede e, poiché il ricorso mirava a contestare motivazione e pena senza dedurre l'illegalità della sanzione, è stato ritenuto inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.
Invocato dal ricorrente come parametro per chiedere una pronuncia immediata di proscioglimento in presenza di cause evidenti; la Corte osserva che la doglianza non è proponibile nei termini prospettati nel ricorso ammesso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Usato per la trattazione de plano dell'impugnazione, in quanto ricorso avverso sentenza di patteggiamento soggetta al nuovo regime introdotto dalla riforma del 2017.
La Corte afferma che, contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Richiamata quale fonte della modifica normativa che ha ristretto i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
- Il vizio di motivazione non è deducibile con il ricorso per cassazione contro il patteggiamento, salvo che la censura si traduca nei casi espressamente consentiti dalla legge, come l'illegalità della pena o la mancanza di correlazione tra richiesta e decisione.
- La richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere veicolata in cassazione oltre i limiti oggettivi dell'impugnazione contro il patteggiamento fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dalla legge contro una sentenza di patteggiamento, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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