Cassazione Penale, Ordinanza n. 02366/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ritenendo i motivi non deducibili perché diretti a contestare la motivazione sulla responsabilità nonostante la sentenza fosse espressione di un concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Roma, deducendo un vizio di motivazione in punto di responsabilità. Dal testo emerge che il ricorso censurava l'asserita omissione motivazionale, ma tali doglianze erano riferite al risultato dell'accordo tra le parti e quindi a profili incompatibili con il concordato sanzionatorio intervenuto con il consenso dello stesso imputato. La decisione di legittimità rileva che il ricorso investiva un terreno non deducibile, poiché il patteggiamento presuppone il consenso dell'imputato anche in relazione al reato contestato.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Viene richiamato come reato oggetto del concordato sanzionatorio; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione, ma la collega al consenso prestato dall'imputato nel patteggiamento.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Anch'esso è indicato come parte della contestazione relativa al reato di stupefacenti su cui si fonda il concordato sanzionatorio; non emergono ulteriori precisazioni interpretative.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato sanzionatorio, non sono deducibili in cassazione motivi che mirino a contestare la motivazione sulla responsabilità quando tali censure risultino incompatibili con il consenso prestato dall'imputato alla definizione concordata.
- L'inammissibilità può essere dichiarata de plano quando il ricorso si fonda su doglianze estranee al perimetro delle questioni proponibili rispetto a una decisione resa su accordo delle parti.
- Il patteggiamento presuppone il consenso dell'imputato anche quanto alla contestazione del reato, sicché non sono ammissibili censure che prescindano da tale accettazione e pretendano di riaprire il tema della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla decisione.
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