Cassazione Penale, Sentenza n. 16210/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con la doglianza che la condotta del difeso avrebbe dovuto essere qualificata nella forma della "lieve entità" alla luce della scarsa qualità della sostanza e della potenziale cessione di circa 40 dosi; censura anche sul rilievo dei precedenti penali (rilevati come risalenti) e sull'errata indicazione del quantitativo di principio attivo (contestazione su 511 grammi vs 511 milligrammi) e sulla mancata differenziazione tra concorrenti; (2) mancanza di motivazione con riferimento al bilanciamento/ equivalenza tra circostanze (deduzione riproposta rispetto al precedente ricorso annullato); (3) violazione dell'art. 624 c.p.p. per aver ritenuto irrevocabili alcuni capi (artt. 477, 482 c.p.) e non aver dichiarato la prescrizione degli stessi in mancanza di una espressa affermazione di responsabilità nella sentenza rescindente.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio per l'udienza e ha ricordato i poteri del giudice di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione: ampia autonomia di ricostruzione del fatto ma divieto di ripetere la motivazione viziata. Sul merito: (1) il primo motivo è stato considerato aspecifico e la Corte di appello ha fornito motivazione logica e adeguata, escludendo la somma di denaro restituita dall'esame e valorizzando elementi quali 151 grammi di sostanza con 6024 mg di principio attivo, le modalità di confezionamento e la condotta del soggetto (latitanza, uso di documenti falsi), nonché i precedenti; la Corte ha inoltre applicato correttamente il principio di diritto sulla differenziazione tra concorrenti; (2) il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e non ha efficacemente contrastato la valutazione sulla gravità e personalità negativa del reo che ha giustificato la pena sotto il minimo edittale; (3) il terzo motivo è infondato: la Corte ha applicato l'art. 624 c.p.p. ritenendo che i capi non annullati abbiano acquistato autorità di cosa giudicata e quindi la prescrizione risultava preclusa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione del 10/04/2026.
Norme richiamate
Richiamata nella disamina della qualificazione del reato in relazione alla quantità e qualità della sostanza. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi del comma 1 (traffico) per il ricorrente, sulla base del peso effettivo e del principio attivo, escludendo l'applicazione della "lieve entità" dopo aver valutato il complesso probatorio e la restituzione del denaro.
art. 606, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme richiamate come basi formali dei motivi di cassazione: lett. b) per violazione di legge; lett. e) per motivazione carente. La Corte ha ritenuto i motivi in gran parte aspecifici e dunque non capaci di invalidare la motivazione del giudice di merito.
art. 624, comma 1, cod. proc. pen.
se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata
Applicata per affermare che i capi di imputazione non toccati dall'annullamento hanno acquistato autorità di cosa giudicata e quindi non poteva essere invocata la prescrizione per quei reati.
Richiamato per la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in argomento per distinguere che l'enunciato della Corte di legittimità che sfocia in valutazioni di fatto non costituisce necessariamente "questione di diritto" ai sensi dell'art. 627, comma 3; il giudice di rinvio mantiene quindi ampia autonomia sulla ricostruzione del fatto nei limiti indicati.
Massime di principio
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha piena autonomia di giudizio nel ricostruire il fatto e valutare le prove nell'ambito del capo annullato, purché non ripeta la stessa motivazione ritenuta viziata dalla Corte di legittimità.
- La restituzione di somme sequestrate durante il processo può escluderne la rilevanza probatoria/aggregativa se il giudice di merito motiva adeguatamente l'esclusione; l'attenzione si concentra sul complesso delle evidenze (quantità sostanza, principio attivo, modalità di confezionamento, comportamento dell'imputato).
- Le censure generiche o aspecifiche sulla motivazione o sulle circostanze attenuanti sono destinate a fallire: il ricorrente deve confrontare punto per punto la motivazione impugnata e fornire elementi precisi per dimostrare il vizio.
- La prescrizione non può essere ravvisata per i capi della sentenza non annullati quando questi hanno acquistato autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; non occorre che la sentenza rescindente dichiari espressamente la cosa giudicata perché operi la disciplina dell'art. 624.
- Per contestare quantitativi o dati tecnici (es. principio attivo espresso in mg vs g) il ricorrente deve proporre prova di resistenza fondata e specifica: errori apparenti nella motivazione che non incidono sul decisum non sono sufficienti a ribaltare la decisione.
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