Cassazione Penale, Ordinanza n. 06702/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva soltanto rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando però la condanna per furto. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla effettiva commissione del reato e, in particolare, sull'identificazione dell'autore, sostenendo in sostanza che il riconoscimento fotografico da parte dei gestori del bar non fosse attendibile e che sarebbe stata mostrata una sola fotografia. La Corte ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata perché meramente reiterativa delle censure già svolte in appello e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il riconoscimento fotografico come elemento di identificazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'individuazione personale o fotografica compiuta nelle indagini preliminari è una manifestazione riproduttiva di percezione visiva, assimilabile a una dichiarazione, la cui efficacia probatoria dipende dal suo valore intrinseco e dal libero apprezzamento del giudice, non dalle sole formalità della ricognizione personale ex art. 213 c.p.p.
Norme richiamate
Le formalità previste per la ricognizione personale non determinano da sole la forza probatoria dell'individuazione fotografica, che resta valutabile secondo il libero apprezzamento del giudice in base al suo valore dichiarativo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colposa del ricorso.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
Richiamata per il criterio della colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione ai fini della condanna alla sanzione ex art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01
L'individuazione, personale o fotografica, compiuta nelle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e ha valore probatorio come dichiarazione confermativa, valutabile dal giudice secondo il libero apprezzamento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte nei precedenti gradi senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sull'identificazione dell'imputato è manifestamente infondata se non scalfisce le ragioni probatorie poste a base della decisione di merito, come il riconoscimento fotografico operato da persone informate sui fatti.
- L'individuazione fotografica eseguita nelle indagini preliminari non è priva di valore probatorio per il solo fatto di non essere stata svolta con le formalità della ricognizione personale; la sua efficacia dipende dal contenuto dichiarativo e dal prudente apprezzamento del giudice.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06566/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06567/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06600/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06601/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06602/2025 del 18/02/2025
- ordinanza_penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06603/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →