Cassazione Penale, Ordinanza n. 19168/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione sia l'illegittimità dell'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che il termine fosse già maturato prima della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si contestava l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., ritenuta illegittima. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano manifestamente infondati: la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul termine base di prescrizione e sulla proroga conseguente agli atti interruttivi; pertanto il termine non risultava maturato. Quanto alla recidiva, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, perché ancorata ai precedenti specifici e alla maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
Norme richiamate
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sul computo del termine base di prescrizione.
La stessa recidiva incide anche sull'entità della proroga del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi.
La recidiva applicata è stata ritenuta legittima sulla base dei precedenti specifici dell'imputato e della sua maggiore pericolosità sociale.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quando qualificata come circostanza aggravante ad effetto speciale, rileva ai fini del calcolo della prescrizione sia sul termine base sia sulla sua proroga in presenza di atti interruttivi.
- La deduzione di prescrizione è infondata se, per effetto dell'aumento del termine connesso alla recidiva e della disciplina degli atti interruttivi, il reato non risulta ancora estinto al momento della decisione impugnata.
- L'applicazione della recidiva è legittima quando il giudice di merito motivi in modo congruo richiamando i precedenti specifici e la persistente inclinazione delittuosa dell'imputato.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →