Sentenza n. 3603/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli del 02/09/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/115837 rilasciato in data 02/05/2023, comunicato in data 02/09/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel maggio 2023 un nulla osta al lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia. A causa dell'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, e dell'irreperibilità o indisponibilità del datore di lavoro originario, il rapporto non era stato formalizzato. Nel frattempo il ricorrente aveva reperito e iniziato effettive attività lavorative presso altri datori di lavoro, documentate mediante contratti, modelli Unilav, proroghe e buste paga. La Prefettura aveva tuttavia revocato il nulla osta esclusivamente in ragione della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare l'omessa valutazione delle attività lavorative sopravvenute, dell'inserimento sociale e lavorativo maturato in Italia e del considerevole tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, non imputabile alla sua condotta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, il lungo intervallo tra il rilascio e la revoca, l'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e l'effettivo svolgimento di attività lavorative presso altri datori di lavoro, già rappresentato e documentato nel procedimento. Il decorso del tempo non imputabile allo straniero non può determinare automaticamente conseguenze sfavorevoli a suo carico. Prima di revocare il nulla osta, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato e la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno ad altro titolo, anche per attesa occupazione, in conformità alle circolari ministeriali richiamate. La Prefettura ha invece irragionevolmente trasferito sul ricorrente l'alea derivante dalla propria inerzia. Le spese di lite sono state compensate. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato il compenso al difensore nella misura di euro 1.500,00, con applicazione della riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
riduzione ordinaria del 50% del compenso
La liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato deve tener conto della riduzione ordinaria del compenso prevista dalla disposizione.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
La liquidazione del compenso deve essere determinata considerando le caratteristiche e la difficoltà della controversia, i risultati conseguiti e gli altri criteri indicati dalla disposizione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere adottata automaticamente quando la mancata formalizzazione sia intervenuta dopo un significativo periodo di inerzia dell'Amministrazione e non sia imputabile allo straniero.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro, l'Amministrazione deve considerare le circostanze sopravvenute già documentate nel procedimento, comprese le attività lavorative effettivamente avviate presso altri datori di lavoro.
- Quando il ritardo nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno è imputabile all'Amministrazione, l'alea delle conseguenze sfavorevoli derivanti dal decorso del tempo non può essere trasferita irragionevolmente sullo straniero.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero durante la permanenza in Italia, anche ai fini dell'eventuale rilascio di un titolo di soggiorno ad altro titolo, compreso quello per attesa occupazione.
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