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Parere

Parere n. 1842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla società CDS Novoli Firenze s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Comune di Firenze, per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 6 del 13 marzo 2023, recante l’adozione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo, nonché, in particolare, dell’art. 19 delle relative norme tecniche di attuazione e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 6 del 13 marzo 2023, di adozione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo, con particolare riguardo all’art. 19, comma 4.2, delle NTA del Piano Operativo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società, titolare del permesso di costruire n. 1164 del 18 maggio 2021 per la realizzazione a Novoli di un edificio direzionale con funzione di studentato, ha contestato la disciplina urbanistica che ha ridotto da tre mesi annui, anche non consecutivi, a sessanta giorni nei soli mesi di luglio e agosto il periodo di temporaneo utilizzo turistico-ricettivo degli immobili dell’articolazione d’uso “3f”, comprendente gli studentati. Ha dedotto che l’art. 8 delle NTA, sul regime transitorio e sulle misure di salvaguardia, avrebbe escluso l’applicazione della nuova disciplina agli interventi in corso o già assentiti e che, se interpretato nel senso di salvaguardare soltanto la realizzazione materiale dell’edificio e non anche il suo utilizzo, sarebbe illegittimo. Ha inoltre lamentato la lesione dell’affidamento e delle modalità di gestione economica dello studentato per effetto della riduzione del periodo di utilizzo turistico. Il Comune e il Ministero hanno eccepito l’inammissibilità per mancanza di lesività attuale: al momento del ricorso non erano state concluse le osservazioni al piano, presentata la SCIA per l’attività di ostello né adottati atti applicativi della limitazione.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto a ricorrere. Il permesso di costruire e l’avvio dei lavori qualificavano la posizione della società rispetto alla realizzazione dell’edificio e alla sua destinazione a studentato, ma non autorizzavano né riguardavano l’esercizio commerciale dell’attività ricettiva temporanea di ostello. Edilizia e attività economica sono piani amministrativi distinti: la prima è assentita dal permesso di costruire, mentre l’avvio e l’esercizio della seconda richiedono la relativa SCIA e possono essere limitati da un successivo atto di controllo. Alla data dell’11 luglio 2023 la società non aveva presentato la SCIA e non era destinataria di dinieghi, ordini di conformazione o divieti; la lesione prospettata dipendeva quindi da future interpretazioni e applicazioni delle norme. Le osservazioni al piano, in quanto forma di partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico, non sostituivano un atto applicativo e non rendevano attuale l’interesse. A conferma, il primo atto che impose concretamente il limite fu il provvedimento SUAP del 19 marzo 2024, adottato dopo la SCIA del 6 febbraio 2024; la sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 57, ne accertò l’illegittimità. Tale vicenda successiva conferma che il pregiudizio concreto derivava dall’atto SUAP e non dalla deliberazione di adozione del piano impugnata in questa sede. La carenza della condizione dell’interesse a ricorrere, richiesta anche per il ricorso straordinario dall’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, è dirimente; il parere non esamina nel merito le censure sull’affidamento e sulla disciplina transitoria.

Osservazioni

Interesse a ricorrere e lesività attuale

La disciplina urbanistica può essere impugnata immediatamente solo se incide in modo concreto e attuale sulla posizione del ricorrente e l’annullamento può procurargli un’utilità effettiva. Non è sufficiente un interesse ipotetico, dipendente da eventi futuri e incerti.

Distinzione tra titolo edilizio e attività ricettiva

Il permesso di costruire n. 1164/2021 assentiva la realizzazione dell’edificio direzionale con funzione di studentato, ma non risulta autorizzasse l’attività commerciale di ostello. In mancanza, alla data del ricorso, della SCIA e di un provvedimento limitativo dell’attività, non era configurata una lesione concreta della facoltà di svolgere l’attività ricettiva temporanea.

Osservazioni al piano e procedimento urbanistico

La presentazione di osservazioni al Piano Operativo costituisce partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico, ma non sostituisce l’atto applicativo necessario a rendere concreta la limitazione dedotta. La pendenza del procedimento sulle osservazioni rileva solo come ulteriore conferma dell’assenza di un provvedimento applicativo al momento del ricorso.

Provvedimento applicativo sopravvenuto

La limitazione è stata concretamente imposta dal provvedimento SUAP del 19 marzo 2024, successivo al ricorso e adottato dopo la SCIA del 6 febbraio 2024. La successiva sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 57, che ha annullato tale provvedimento, conferma che il veicolo effettivo della lesione era l’atto applicativo e non la deliberazione di adozione del piano.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Di talché, deve ritenersi palese, nella fattispecie, la carenza della condizione dell’interesse a ricorrere, che deve connotare anche la proposizione del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

    L’interesse a ricorrere, con i caratteri della concretezza e dell’attualità, è condizione necessaria anche per la proposizione del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • L’impugnazione di una previsione urbanistica richiede che essa produca una lesione concreta e attuale della posizione del ricorrente e che il suo annullamento sia idoneo a procurare un’utilità effettiva; non basta un pregiudizio eventuale, subordinato a futuri atti o a eventi incerti.
  • La titolarità di un permesso di costruire e l’avvio dei lavori possono fondare l’interesse a contestare previsioni che incidano direttamente sull’intervento edilizio, ma non rendono automaticamente attuale l’interesse a impugnare disposizioni riguardanti una distinta attività economica non autorizzata dal titolo edilizio.
  • Quando la lesione lamentata dipende dalla futura presentazione di una SCIA e dall’esercizio dei poteri amministrativi di controllo, l’interesse all’impugnazione della disciplina generale non è attuale in assenza di un atto applicativo che limiti concretamente l’attività.
  • Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione di uno strumento urbanistico sono una forma di partecipazione e non sostituiscono l’atto amministrativo applicativo necessario a concretizzare una lesione.

Impugnazione della disciplina urbanistica sull’uso temporaneo degli studentati

Il Consiglio di Stato esamina il ricorso straordinario proposto da una società contro la deliberazione del Consiglio comunale di Firenze n. 6 del 13 marzo 2023, di adozione del nuovo piano strutturale e del nuovo piano operativo. La controversia riguarda la riduzione, per gli immobili dell’articolazione d’uso “3f”, del periodo di utilizzo temporaneo a fini turistico-ricettivi da tre mesi annui a sessanta giorni nei soli mesi di luglio e agosto.

Fatti e censure

La società aveva ottenuto il permesso di costruire n. 1164 del 18 maggio 2021 per realizzare, nell’area ex FIAT di Novoli, un edificio direzionale con funzione di studentato; i lavori risultavano in fase di finitura nel giugno 2023. La disciplina previgente consentiva l’utilizzo temporaneo degli immobili “3f” per un massimo di tre mesi annui, anche non consecutivi, come case per ferie e ostelli. L’art. 19, comma 4.2, delle nuove NTA ha ridotto tale periodo a sessanta giorni nei mesi di luglio e agosto.

La società ha sostenuto che l’art. 8 delle NTA, relativo all’efficacia e al regime transitorio, escludesse l’applicazione delle misure di salvaguardia agli interventi in corso o già assentiti; ha contestato inoltre la riduzione del periodo turistico-ricettivo, invocando l’affidamento riposto nella disciplina precedente e le conseguenze sulle modalità di gestione economica dello studentato. Il 26 giugno 2023 aveva presentato osservazioni al piano, chiedendo il ripristino della disciplina previgente o, in subordine, l’esclusione degli studentati già in costruzione.

Valutazione dell’interesse all’impugnazione

La Sezione richiama il principio per cui le prescrizioni urbanistiche sono immediatamente impugnabili solo quando incidono concretamente e attualmente sulla posizione del ricorrente e l’eventuale annullamento può procurargli un’utilità effettiva. Un interesse dipendente da eventi futuri e incerti non è sufficiente. Il principio è coerente con Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545, e con Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2024, n. 1861, secondo cui l’interesse all’impugnazione dello strumento urbanistico presuppone un intervento edilizio concreto, e non la sola intenzione di costruire.

Nel caso in esame, il permesso di costruire e l’avvio dei lavori qualificavano la posizione della società rispetto alla realizzazione dell’edificio, ma la censura riguardava la futura gestione dello studentato come ostello. La Sezione distingue i due piani: il permesso di costruire attiene alla trasformazione edilizia e alla conformità urbanistico-edilizia dell’immobile; la SCIA relativa all’attività ricettiva attiene invece all’avvio e all’esercizio dell’attività economica. Dagli atti non risultava che il permesso autorizzasse l’attività commerciale di ostello, né che, alla data di proposizione del ricorso, la società avesse presentato la relativa SCIA o fosse destinataria di un provvedimento che limitasse l’attività.

La lesione era quindi subordinata sia all’interpretazione dell’art. 8 delle NTA sul regime di salvaguardia, sia alla futura applicazione dell’art. 19, comma 4.2. La prospettazione mirava, in assenza di un atto applicativo, a ottenere una pronuncia preventiva sull’interpretazione e sull’applicazione futura delle disposizioni urbanistiche. Le osservazioni al piano non rendevano attuale l’interesse: sono uno strumento di partecipazione al procedimento e non sostituiscono un provvedimento che concretizzi la limitazione.

Vicenda applicativa successiva e conclusione

La Sezione rileva che la società presentò la SCIA per l’avvio dell’attività estiva di ostello il 6 febbraio 2024 e che il Comune, con provvedimento SUAP del 19 marzo 2024, le ordinò di conformarla limitando l’attività ai mesi di luglio e agosto. Tale provvedimento, successivo al ricorso straordinario, costituì l’atto che impose concretamente la limitazione. La sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 57, acquisita d’ufficio, ne accertò l’illegittimità, ritenendo che la SCIA fosse commerciale e non edilizia, che non comportasse trasformazioni dei luoghi e che l’art. 103 della legge regionale Toscana n. 65 del 2014 non potesse essere utilizzato per anticipare gli effetti della disciplina urbanistica adottata sull’attività di gestione dello studentato.

La carenza dell’interesse concreto e attuale al momento della proposizione è dirimente. La Sezione dichiara pertanto inammissibile il ricorso straordinario, senza esaminare nel merito le censure relative all’affidamento e al regime transitorio.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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