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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26021/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro la decisione della Corte di appello di Palermo che ha disposto la consegna del ricorrente alle Autorità tedesche in esecuzione di un mandato d'arresto europeo relativo a sentenza irrevocabile di condanna in Germania per plurimi reati di spaccio di cocaina. I motivi dedotti: (i) tardiva trasmissione della sentenza tedesca che avrebbe leso il contraddittorio e il diritto di difesa (termine di 5 giorni ex art.127 c.p.p.), (ii) violazione del principio di proporzionalità della pena e mancato riconoscimento di benefici (sospensione condizionale) presenti in Italia ma non nel diritto tedesco, (iii) applicazione dell'art.18-bis L.69/2005: il ricorrente, cittadino italiano ma nato e residente in Germania fino al 2021, sosteneva di aver titolo a far eseguire la pena in Italia per presunti legami e per la presenza di procedimenti italiani pendenti (arresti domiciliari) che verrebbero pregiudicati dalla consegna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. I primi due motivi sono stati considerati manifestamente infondati: la tardiva trasmissione della sentenza tedesca (peraltro non necessaria dopo le modifiche normative) non viola di per sé i diritti di difesa se la parte non richiede un termine a difesa; la valutazione sull'eventuale applicazione di benefici (sospensione condizionale) concerne lo Stato emittente e non può essere sindacata dall'autorità di esecuzione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la norma del quinquennio (art.18-bis comma 2) si applica quale condizione per equiparare il cittadino di altro Stato membro al cittadino italiano; ma per il cittadino italiano resta comunque possibile opporre il rifiuto facoltativo alla consegna solo previo accertamento discrezionale di un effettivo e meritevole radicamento in Italia. Nel caso di specie il ricorrente non ha fornito elementi concreti sui legami e sulla stabilità di insediamento in Italia, per cui la Corte di appello ha correttamente escluso l'opposizione alla consegna e ha legittimamente esercitato il potere discrezionale (art.24 L.69/2005) dando priorità all'esecuzione in Germania. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    termine di giorni cinque previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. per la presentazione di memorie delle parti

    La tardiva acquisizione di documenti stranieri non determina automaticamente la nullità o la lesione dei diritti di difesa se la parte non chiede espressamente un termine a difesa; la mancata richiesta esclude il vizio impugnato.

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (art. 18-bis, art. 24)

    art. 18-bis, comma 2 e art. 24 della L. 22 aprile 2005, n. 69

    L'art.18-bis comma 2 richiede il requisito quinquennale di residenza/dimora per equiparare il cittadino di altro Stato membro al cittadino italiano ai fini del rifiuto facoltativo della consegna; per il cittadino italiano non è previsto un requisito formale di quinquennio, ma l'opposizione alla consegna rimane facoltativa e sottoposta a motivata valutazione discrezionale dell'autorità di esecuzione. L'art.24 attribuisce all'autorità di merito un potere discrezionale di rinviare o meno la consegna per procedimenti pendenti in Italia.

  • Decreto legislativo n. 10/2021

    trasfusione e modifica dell'art.18-bis della L.69/2005

    Modifiche che hanno reso non più necessario il deposito della sentenza di condanna straniera per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo e hanno fissato il parametro temporale dei cinque anni come indicatore di radicamento per i cittadini di altro Stato membro.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    testualmente: "se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno"

    La disciplina comunitaria permette che lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire la pena conformemente al proprio diritto nazionale per favorire il reinserimento sociale; la differenza di trattamento tra cittadini richiede giustificazioni proporzionate.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-123/08 (Wolzenburg)

    Interpretazione europea che richiede che eventuali differenze di trattamento basate sulla cittadinanza siano giustificate e sottoposte a test di proporzionalità, richiamata per sostenere il principio del radicamento come criterio per l'esecuzione nel Paese di residenza.

  • Sentenza Corte Cost. n. 227/2010

    Ha dichiarato illegittimo il trattamento differenziato che escludeva verifiche di legami effettivi per il cittadino di altro Stato membro, imponendo l'accertamento del radicamento reale e non estemporaneo.

  • D.Lgs. 7 settembre 2010, n.161

    Norma richiamata come strumento volto a favorire il reinserimento sociale e le modalità di esecuzione delle pene detentive tra Stati membri, alternativa alla consegna.

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione di documenti stranieri non annulla automaticamente la decisione di consegna: la difesa deve chiedere espressamente un termine a difesa se necessita di tempo per esaminare nuova documentazione.
  • La valutazione di benefici o della proporzionalità della pena è rimessa principalmente allo Stato emittente; l'autorità di esecuzione non può riformare la determinazione delle misure applicabili dallo Stato che ha emesso la sentenza.
  • Per il cittadino italiano non sussiste un requisito formale di residenza quinquennale per opporre il rifiuto facoltativo alla consegna, ma l'opposizione richiede sempre la dimostrazione di un effettivo e meritevole radicamento in Italia mediante elementi concreti (legami familiari, centro principale degli interessi, continuità di presenza, ecc.).
  • L'opposizione facoltativa alla consegna va valutata con ampia discrezionalità dall'autorità di merito: la mera cittadinanza o la disponibilità formale di una dimora in Italia sono insufficienti senza prove del radicamento reale.
  • L'autorità giudiziaria dello Stato richiesto può esercitare il potere discrezionale di rinviare o dare priorità all'esecuzione del mandato d'arresto europeo per motivi di opportunità (art.24 L.69/2005), ma il richiedente deve esporre specifici interessi per lamentarne il mancato utilizzo.

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