Cassazione Civile, Ordinanza n. 30892/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione e delle richieste convergenti delle parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre applicato l’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, statuendo che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. La lite traeva origine da un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo perché aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, e ha prodotto la prova del pagamento degli importi dovuti. Anche l’Agenzia delle Entrate ha chiesto l’estinzione, avendo la direzione provinciale comunicato l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con il pagamento dovuto e riconosciuta dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e risulta documentalmente il pagamento degli importi dovuti, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La richiesta concorde delle parti e la prova dell’avvenuto perfezionamento della procedura agevolata sono sufficienti a determinare l’estinzione del processo di legittimità.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30648/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30650/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30651/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30652/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30653/2021 del 29/10/2021
- ordinanza_civile · 29 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30654/2021 del 29/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →