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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30892/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della documentazione e delle richieste convergenti delle parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre applicato l’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, statuendo che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. La lite traeva origine da un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato per l’anno d’imposta 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA. In pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del processo perché aveva aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, e ha prodotto la prova del pagamento degli importi dovuti. Anche l’Agenzia delle Entrate ha chiesto l’estinzione, avendo la direzione provinciale comunicato l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento di quanto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia, se perfezionata con il pagamento dovuto e riconosciuta dalle parti, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • L. n. 136 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, interviene la definizione agevolata della controversia tributaria e risulta documentalmente il pagamento degli importi dovuti, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • La richiesta concorde delle parti e la prova dell’avvenuto perfezionamento della procedura agevolata sono sufficienti a determinare l’estinzione del processo di legittimità.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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