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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13236/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex l. n. 89/2001 per l’irragionevole durata di un processo penale nel quale la richiedente era stata imputata di riciclaggio. La corte d’appello aveva accolto solo in parte l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001: aveva liquidato € 1.800,00 per l’indennizzo e aveva regolato le spese, distinguendo tra fase monitoria e fase di opposizione. La ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: 1) errato calcolo del ritardo, perché la corte d’appello aveva considerato come dies ad quem la pubblicazione della sentenza assolutoria di primo grado senza tenere conto del tempo per il passaggio in giudicato; 2) carenza di motivazione e violazione dei parametri dell’art. 2-bis l. n. 89/2001 sulla quantificazione annua dell’indennizzo; 3) errata liquidazione dei compensi della fase monitoria, ritenuti troppo bassi e non adeguatamente motivati; 4) erronea compensazione parziale delle spese dell’opposizione, liquidazione dei compensi ai minimi e omissione della fase di trattazione/istruttoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi; sul quarto ha accolto solo la censura relativa alla mancata liquidazione della fase di trattazione/istruttoria, confermando invece la legittimità della compensazione parziale e della liquidazione ai minimi. Ha quindi cassato il decreto nei limiti accolti e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese della fase di opposizione in € 777,10 oltre accessori, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso. Ha accolto solo in parte il quarto motivo, limitatamente alla voce di compenso per la fase di trattazione/istruttoria nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001. Ha cassato il decreto della corte d’appello nei limiti della censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito aumentando la liquidazione delle spese della fase di opposizione da € 529,10 a € 777,10, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge già riconosciuti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti. È stata inoltre esclusa la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesto dalla ricorrente in memoria.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-ter, l. n. 89/2001

    Nel computo della durata ragionevole del processo ai fini dell’equa riparazione non si considera il termine per proporre impugnazione, essendo un periodo di stasi processuale non imputabile all’amministrazione della giustizia.

  • art. 2, comma 2-quater, l. n. 89/2001

    Conferma espressa del principio per cui il termine per impugnare non rileva nel calcolo della durata ragionevole.

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    La misura dell’indennizzo e la scelta del moltiplicatore annuo entro la forbice legale sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito; la motivazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato in tema di regolamentazione delle spese di lite nel procedimento di equa riparazione e nella fase di opposizione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    L’accoglimento della domanda per un importo inferiore a quello richiesto può giustificare la compensazione delle spese, quale sopravvenienza idonea a integrare una situazione di gravità ed eccezionalità analoga a quelle tipiche previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata non può essere pronunciata in mancanza della totale soccombenza della parte intimata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di dedotta omessa pronuncia/carenza di motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato dalla ricorrente per dedotta mancanza di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta insufficienza motivazionale.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del compenso professionale del difensore.

  • art. 3 l. n. 89/2001

    Regola il procedimento per ottenere l’equa riparazione e, nella fase monitoria, trova applicazione la disciplina tariffaria del procedimento camerale/monitorio.

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    L’opposizione al decreto sull’equa riparazione è una fase a contraddittorio pieno, di natura contenziosa, alla quale si applica la tabella 12 del d.m. n. 55/2014.

  • art. 375, comma 2, 2-quater, c.p.c.

    Base processuale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memoria.

  • art. 350 c.p.c.

    Escluso quale parametro per la fase di opposizione nel rito camerale ex art. 5-ter l. n. 89/2001.

  • art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014

    Le attività riconducibili alla fase di trattazione/istruttoria comprendono anche richieste di prova e memorie illustrative, precisative o integrative.

  • art. 19, d.m. n. 55/2014

    Consente la riduzione del compenso nei limiti previsti, richiamata con riguardo ai parametri della tabella monitoria.

  • d.m. n. 55 del 2014, tabella 8

    Per la fase monitoria del procedimento di equa riparazione si applica la tabella relativa ai procedimenti monitori.

  • d.m. n. 55 del 2014, tabella 12

    Per la fase di opposizione, avente natura contenziosa, si applica la tabella dedicata ai giudizi contenziosi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, ai fini del computo della durata ragionevole non va considerato il termine per proporre impugnazione, perché si tratta di una fase di stasi processuale non addebitabile all’amministrazione della giustizia.
  • L’art. 2-bis l. n. 89/2001 attribuisce al giudice di merito un ampio margine discrezionale nella scelta del moltiplicatore annuo dell’indennizzo entro i limiti legali; in cassazione è censurabile solo un vizio motivazionale nei limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
  • Nella fase monitoria dell’equa riparazione si applica la tabella 8 del d.m. n. 55/2014; nella fase di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, invece, si applica la tabella 12, perché si tratta di un giudizio contenzioso a contraddittorio pieno.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice non è vincolato ai valori medi delle tabelle tariffarie, purché resti entro il minimo e il massimo consentiti dalla disciplina applicabile.
  • Quando la domanda di condanna al pagamento di una somma viene accolta solo parzialmente, il giudice può compensare le spese di lite in ragione dell’accoglimento inferiore al richiesto, anche senza ravvisare una soccombenza reciproca in senso tecnico.
  • La voce di compenso relativa alla fase di trattazione/istruttoria non può essere esclusa se nel processo siano state svolte attività difensive riconducibili a quella fase, incluse memorie, richieste istruttorie e atti di precisazione o integrazione delle domande.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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