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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03204/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il delitto di tentata rapina aggravata contestato. Avverso la sentenza di patteggiamento, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., cioè lamentando l'omessa verifica, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché diretto a censurare, contro una sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., motivo non consentito. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata dal GIP.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro del proscioglimento immediato, la cui omessa valutazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come base per la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento non è consentito dedurre in cassazione l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in presenza di una decisione resa ex art. 444 c.p.p. è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni riconducibili alla parte ricorrente, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., se sussistono profili di colpa.
  • La sentenza di patteggiamento non apre un sindacato di legittimità esteso alla rivalutazione della sussistenza delle cause di non punibilità rilevabili ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti consentiti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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