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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4906/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per euro 77.468,53, derivante dal pagamento effettuato dalla banca a Telecom Italia in forza di una polizza fideiussoria (lire 150.000.000, polizza del 17/11/1993). Hanno eccepito preliminarmente incompetenza territoriale per clausola a favore del Tribunale di Roma contenuta nella polizza; nel merito hanno contestato l'autenticità della copia della polizza (mancata firma), la mancanza di prova del pagamento da parte della banca, la mancata comunicazione delle vicende societarie della banca e l'estinzione delle fideiussioni anteriori per effetto di una successiva fideiussione di importo maggiore prestata da Francesca Calanni Fraccono che, a loro dire, avrebbe liberato gli altri garanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni di merito. Ha ritenuto inammissibile il rilievo che la clausola di competenza a favore di Roma si estendesse alle azioni di regresso/garanzia intraprese dalla banca verso la società e i garanti: l'azione della banca era fondata sul pagamento (art. 1950 c.c.) e non sul rapporto contrattuale tra banca e SIP che prevedeva la deroga. Ha escluso efficacia del presunto disconoscimento della copia della polizza: la contestazione non era sufficientemente specifica ai sensi della giurisprudenza su art. 2719 c.c.; inoltre la banca ha fornito prova del pagamento (bonifico 23/3/2006). Ha ritenuto infondata l'interpretazione secondo cui la fideiussione successiva avrebbe liberato le precedenti in assenza di prova di chiara volontà liberatoria. Condanna i ricorrenti alle spese di giudizio in favore della resistente (euro 5.600,00 oltre esborsi, spese forfettarie e accessori) e dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002. Il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Usato come parametro per le censure in cassazione; la Corte ha valutato la correttezza delle qualificazioni giuridiche e l'aderenza alle ipotesi tassative di cui all'art. 360.

  • art. 2719 cod. civ.

    Richiede che il disconoscimento della conformità di una copia all'originale sia espresso in modo chiaro e specifico; la Corte ha ritenuto che la contestazione dei ricorrenti non soddisfacesse i requisiti e quindi la copia non è stata considerata disconosciuta efficacemente.

  • art. 1950 cod. civ.

    La Corte ha richiamato la disciplina relativa agli effetti del pagamento fatto dalla banca a favore del creditore (Telecom) ed ha qualificato l'azione della banca come azione di regresso fondata sul pagamento e non come azione derivante dal contratto fideiussorio tra banca e terzo.

  • art. 1946 cod. civ.

    Rilevante nella valutazione della natura delle garanzie: la Corte ha ritenuto che, in assenza di prova di una chiara volontà liberatoria, la fideiussione successiva non estingue automaticamente le precedenti e che la qualificazione contrattuale rimane questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 1362 e ss. cod. civ.

    Richiamati come criteri legali di interpretazione contrattuale: la Corte ha sottolineato che eventuali doglianze interpretative riposano su accertamenti di fatto e sui criteri di ermeneutica, sindacabili in cassazione solo per vizio di diritto o motivazione radicalmente carente.

  • art. 375 cod. proc. civ.

    Citato nel procedimento relativo alla rimessione della causa alla sezione competente; indicazione formale di competenze interne della Corte di Cassazione.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiami procedurali relativi alla trattazione camerale del ricorso; la Corte ha valutato l'insussistenza delle condizioni per la trattazione camerale.

  • art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1 quater, inserito dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.

  • D.M. n. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio nella sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • Una clausola di competenza contenuta in un contratto tra banca e terzo non si estende automaticamente alle azioni di regresso della banca contro il debitore o i garanti: va valutata la natura giuridica dell'azione (contrattuale o di regresso per pagamento).
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c. richiede una contestazione chiara e specifica: mere affermazioni generiche o la semplice produzione di copia non bastano.
  • La produzione in copia semplice di una polizza non è necessariamente inefficace se la conformità non viene disconosciuta efficacemente e se esistono prove supplementari (es. prova del pagamento) che rendono irrilevante l'assenza dell'originale.
  • La stipula di una successiva fideiussione di importo maggiore non libera automaticamente i garante precedenti: per ritenere l'estinzione delle precedenti garanzie è necessario dimostrare la volontà liberatoria del creditore o l'espressa convenzione tra le parti.
  • In cassazione le questioni di interpretazione contrattuale sono sindacabili soprattutto se sussiste violazione dei criteri legali di interpretazione o motivazione manifestamente insufficiente; la semplice divergenza interpretativa rispetto al giudice di merito non è di per sé sufficiente.
  • La prova del pagamento da parte della banca (es. bonifico) è decisiva per fondare l'azione di regresso e può rendere irrilevante una contestazione formale sull'originale della polizza.

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