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Ordinanza

Ordinanza n. 18/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quinta, n. 7092 del 2025, resa tra le parti, concernente un diniego di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202509622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo prevalente, nella fase cautelare, l'interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento impugnato. L'ordinanza cautelare di rigetto del TAR è stata quindi confermata. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado cautelare in favore dell'Amministrazione, liquidate in euro 1.500,00.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per motivi di studio; in appello, ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cittadina straniera ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta avverso il diniego di visto per motivi di studio. Dal testo non emergono gli specifici motivi di censura dedotti in appello né gli elementi relativi al fumus boni iuris e al periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la misura di sospensione o modifica degli effetti del provvedimento impugnato può essere negata quando il giudice ritenga prevalente l'interesse pubblico al mantenimento della situazione amministrativa esistente.
  • L'appello cautelare contro un'ordinanza del TAR può essere respinto quando, all'esito della valutazione propria della fase cautelare, non prevalgano le ragioni del privato sull'interesse pubblico alla conservazione degli effetti dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVigilanza bancaria, finanziaria e assicurativaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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