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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36423/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/05/2025 che aveva rigettato la sua istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa. Esponeva due motivi: (1) vizio di incompetenza funzionale del giudice che aveva deciso l'appello cautelare, sostenendo che la Corte d'Appello avesse giudicato in composizione diversa rispetto a quella che aveva deciso il merito, con conseguente incompetenza funzionale rilevabile in ogni stato del processo; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mantenimento delle esigenze cautelari e al criterio di proporzionalità, deducendo che la composizione diversa del collegio aveva impedito la conoscenza effettiva degli atti, che la motivazione era astratta e che non si era tenuto conto della riduzione della pena in appello (sei mesi) e del tempo già trascorso in custodia cautelare, nonché che la motivazione fosse una mera ripetizione di argomentazioni già adottate in altra ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p., quando la misura non è applicata con la sentenza, è l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti e non la persona fisica; la regola dell'immutabilità del giudice (art. 525, co. 2 c.p.p.) non si applica al procedimento cautelare, che è incidentale e autonomo. Inoltre il rilievo sulla competenza funzionale era stato proposto tardivamente (non nell'atto di appello ma in memoria successiva). Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto del tutto generico e privo di specifiche censure: mancavano riferimenti a fatti specifici e ai punti della motivazione impugnata; l'affermazione circa la pedissequa ripetizione della motivazione era vaga e non indicava in che cosa la decisione fosse carente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000, in via equitativa, alla cassa delle ammende, con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 279 cod. proc. pen.

    competenza del "giudice che procede"

    Il "giudice che procede" in tema di misure cautelari è individuato nell'ufficio che materialmente dispone degli atti (non nella singola persona fisica), quando la misura non è applicata contestualmente alla sentenza

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    regola dell'immutabilità del giudice

    La regola dell'immutabilità del giudice non si estende al procedimento cautelare, che ha natura incidentale e autonomia rispetto al processo principale

  • art. 310 cod. proc. pen.

    I motivi di appello cautelare devono essere dedotti con l'atto di impugnazione; argomentazioni sollevate tardivamente possono risultare inammissibili salvo che si tratti di nullità assolute

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna per spese processuali

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese nel procedimento di cassazione

  • sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    criterio di non colpevolezza nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria

    Pur non ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è possibile disporre un versamento equitativo alla cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti della cancelleria

    Norma procedurale per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia

  • Giurisprudenza citata (Sez.5, n. 47398 del 14/09/2017 - Gagliardi)

    precedente sul giudice che procede in materia cautelare

    Sostiene che la competenza in materia di misure cautelari si riferisce all'ufficio che ha materiale disponibilità degli atti e non alla singola composizione che ha giudicato il merito

  • Giurisprudenza citata (Sez.4, n. 576 del 18/12/2024 - Baffa)

    rimandi sul limite dei motivi in appello cautelare e sulle nullità

    Conferma che la cognizione del giudice d'appello in materia cautelare è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, salvo il potere di dichiarare nullità assolute

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari il "giudice che procede" si identifica con l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti: la mera diversa composizione del collegio giudicante rispetto a quello che ha deciso il merito non determina automaticamente incompetenza funzionale.
  • Le censure sulla competenza funzionale o sulla composizione del collegio devono essere proposte tempestivamente e, quando non attengono alla capacità del giudice (nullità assolute), possono essere considerate tardive se sollevate solo in memoria successiva all'atto di appello.
  • L'appello cautelare è disciplinato dal principio della "doppia devoluzione": il giudice d'appello è vincolato ai motivi dedotti nell'atto di impugnazione; argomentazioni generiche o prive di riferimenti puntuali ai punti critici della motivazione sono destinate all'inammissibilità.
  • Le doglianze sulla motivazione del provvedimento cautelare devono indicare esplicitamente quali elementi concreti non siano stati considerati o quali errori di fatto/diritto siano stati compiuti; contestazioni vaghe o affermazioni di "motivazione astratta" senza indicazioni precise non sono sufficienti.
  • La riduzione di pena in sede di impugnazione e il tempo già scontato in custodia cautelare sono elementi rilevanti, ma devono essere prospettati con specificità e collegati concretamente alla valutazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende anche quando non rilevi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, determinandola in via equitativa in base alla giurisprudenza costituzionale

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