Cassazione Penale, Ordinanza n. 02971/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso lamentava: il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti e la responsabilità concorsuale. La Corte di cassazione ha però rilevato che le doglianze erano, da un lato, meramente riproduttive di censure già esaminate dai giudici di merito e dirette sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto; dall'altro, erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
viene richiamato come base della sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.
Cassa delle ammende
viene disposta la condanna del ricorrente al versamento della somma prevista in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito, quando mira soltanto a ottenere una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- È altresì inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e risulti generico rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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