Cassazione Penale, Ordinanza n. 24907/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in danno dei genitori. Deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe male valutato il compendio probatorio, non considerando correttamente la sua diversa ricostruzione dei fatti e la capacità dimostrativa delle prove. Dall'altro lato, censurava l'eccessività della pena, lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione sanzionatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure sulla responsabilità non consentite perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, e ha giudicato infondata la doglianza sulla pena, reputando congrua la motivazione fondata sulla gravità delle condotte e sulla pervicacia criminosa, anche alla luce dei precedenti condannatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sull'affermazione di responsabilità mirava a una nuova lettura delle prove, preclusa in sede di legittimità, e che il vizio di travisamento non era configurabile perché non si allegava la decisione su una prova inesistente o su un dato probatorio radicalmente diverso da quello reale. Quanto alla pena, ha ritenuto la motivazione adeguata e conforme agli artt. 132 e 133 c.p., essendo stata valorizzata la particolare gravità delle condotte e la perseveranza dell'imputato nonostante pregresse condanne. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, trattandosi di reati contro la famiglia.
Norme richiamate
individua il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e non sindacabile nel merito in cassazione.
richiamato come parametro della graduazione della pena, da applicare nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.
richiamato come criterio per la commisurazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di procedimento relativo a reati contro la famiglia.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito; la Corte di cassazione può solo verificare la tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Il vizio di travisamento della prova sussiste solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente oppure su un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le doglianze che, sotto la veste del travisamento della prova, mirano in realtà a contestare la valutazione di merito delle emergenze istruttorie sono inammissibili in cassazione.
- La motivazione sulla pena è sufficiente se dà conto, in modo congruo, degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., come la gravità delle condotte e la personalità del reo desunta anche da precedenti condanne.
- La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non per mera asserita eccessività.
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