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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08973/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa rilevazione dell'incompetenza territoriale; 2) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle risultanze processuali; 3) doglianza sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena non fosse stata contenuta nei minimi edittali e che dovessero essere concesse le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la prima censura manifestamente infondata e comunque generica, perché meramente ripetitiva di questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua; ha ritenuto la seconda censura inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha ritenuto la terza censura non deducibile in cassazione perché non era stata previamente proposta come specifico motivo di gravame, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., e perché la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche appartengono al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere in modo specifico e puntuale gli elementi posti a fondamento delle censure; la doglianza generica o meramente apparente è inammissibile.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono essere dedotti motivi non previamente proposti in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; la censura sul trattamento sanzionatorio era quindi non consentita.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti legali.

  • art. 133 c.p.

    Il giudice di merito commisura la pena secondo i criteri legali di gravità del reato e personalità del reo; la relativa valutazione non è sostituibile in cassazione con una nuova valutazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specifica, concreta e autosufficiente: la mera riproposizione di doglianze già formulate in appello o la contestazione generica delle prove non consentono il controllo di legittimità e determinano inammissibilità.
  • Non è consentito dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice di appello con motivo specifico, salvo i casi eccezionalmente rilevabili d'ufficio.
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione non è ammesso chiedere una nuova valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, ma deve evidenziare un effettivo deficit logico o giuridico della motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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