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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26526/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Chieti che aveva respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Dal testo emerge che il ricorso mirava a contestare la non concessione del beneficio processuale. La Corte però rileva che il provvedimento di rigetto non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma può essere devoluto con l'impugnazione contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Il ricorrente non contestava un provvedimento di accoglimento della messa alla prova, bensì un diniego della stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; il rimedio esperibile è l'appello unitamente alla sentenza di primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 464-quater, comma 7, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è previsto solo per il provvedimento che accoglie la richiesta dell'imputato e dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, non per il rigetto dell'istanza.

  • art. 586 c.p.p.

    L'ordinanza di rigetto della messa alla prova è impugnabile unitamente alla sentenza di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente ricorribile per cassazione.
  • Il rimedio contro il diniego della messa alla prova va esercitato unitamente all'impugnazione della sentenza di primo grado, secondo il regime generale dell'art. 586 c.p.p.
  • La previsione dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. sul ricorso per cassazione riguarda esclusivamente il provvedimento favorevole all'imputato che disponga la sospensione del procedimento con messa alla prova.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiMessa alla prova

Testo integrale

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